Motivi Generici d’Appello: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Nel processo penale, l’atto di appello rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa, ma la sua efficacia è subordinata al rispetto di requisiti precisi. Tra questi, la specificità dei motivi è cruciale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza che i motivi generici d’appello, privi di una critica puntuale alla decisione impugnata, conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questo principio assume particolare rilievo quando si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, come nel caso analizzato dalla sentenza n. 18022 del 2024.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (normativa legata al reddito di cittadinanza), in continuazione tra loro. La sentenza di primo grado, emessa dal Gup del Tribunale a seguito di giudizio abbreviato, veniva confermata integralmente dalla Corte di appello.
L’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva quindi ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta violazione dell’art. 62-bis del codice penale, ossia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte di appello avesse omesso di pronunciarsi su questo specifico punto, che era stato oggetto di gravame.
La Decisione della Corte di Cassazione e i motivi generici appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della concessione o meno delle attenuanti, ma si concentra su un aspetto puramente processuale: la formulazione del motivo di appello originario. Secondo i giudici di legittimità, il motivo presentato in appello era talmente generico da essere, di per sé, inammissibile.
Di conseguenza, l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello su un motivo inammissibile non costituisce un vizio della sentenza. La Cassazione, infatti, può rilevare d’ufficio l’inammissibilità originaria del motivo, sanando di fatto l’omissione del giudice di secondo grado.
Le Motivazioni: La Regola della Specificità
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione degli articoli 581, comma 1-bis, e 591 del codice di procedura penale. L’art. 581, comma 1-bis, stabilisce chiaramente che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità quando, per ogni richiesta, non vengono enunciati in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata.
Nel caso di specie, la difesa si era limitata a richiedere le attenuanti generiche nella massima estensione, facendo un generico riferimento all’eccessività e alla funzione rieducativa della pena. Tuttavia, l’atto di appello era completamente privo di:
- Riferimenti a elementi oggettivi: Non venivano indicati elementi positivi specifici (es. buona condotta, confessione, risarcimento) che il giudice di primo grado avrebbe ignorato o valutato erroneamente.
- Critica dialettica: Mancava una confutazione argomentata delle motivazioni con cui il primo giudice aveva negato le attenuanti. L’appello non era altro che una mera riproposizione della richiesta, senza confrontarsi con la decisione già presa.
La Cassazione ha sottolineato che questa carenza rende il motivo “palesemente deficitario sotto il profilo della motivazione”. Un appello così formulato non innesca un vero e proprio contraddittorio sulla decisione, ma si limita a una richiesta decontestualizzata. La ratio della norma sulla specificità è proprio quella di evitare che il processo di appello diventi un nuovo giudizio fine a sé stesso, obbligando invece la parte a criticare puntualmente ciò che ritiene errato nel provvedimento precedente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
La sentenza rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, l’atto di impugnazione non può limitarsi a una generica lamentela o alla semplice riproposizione di istanze già respinte. È indispensabile costruire una critica argomentata, specifica e pertinente, che si confronti direttamente con le motivazioni del giudice precedente. Chiedere le attenuanti generiche senza specificare perché il primo giudice ha sbagliato a negarle, sulla base di elementi concreti, equivale a presentare un motivo inammissibile. Tale vizio originario non può essere sanato nei gradi successivi del giudizio e comporta, come nel caso di specie, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un motivo di appello può essere dichiarato inammissibile?
Un motivo di appello è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 581, comma 1-bis, c.p.p., quando manca di specificità, ovvero non enuncia in forma puntuale ed esplicita le critiche alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata.
Se la Corte d’appello non si pronuncia su un motivo generico, la sua sentenza è nulla?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che la mancata risposta del giudice di appello a un motivo di impugnazione inammissibile (perché generico) non invalida la sentenza, in quanto tale inammissibilità può essere rilevata d’ufficio anche dalla stessa Cassazione in qualsiasi momento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione?
A norma dell’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in € 3.000,00.