Modifica Imputazione: il Pieno Potere del Pubblico Ministero in Dibattimento
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 17458 del 2024, offre un chiarimento cruciale sul potere del Pubblico Ministero di procedere alla modifica imputazione durante il dibattimento, specialmente in relazione ai reati la cui procedibilità è stata alterata dalla Riforma Cartabia. La Corte ha stabilito che il giudice non può impedire al PM di contestare un’aggravante per rendere un reato procedibile d’ufficio, anche quando il termine per la querela è scaduto.
I Fatti di Causa: Furto di Energia e Mancanza di Querela
Il caso trae origine da un’accusa di furto aggravato di energia elettrica. L’imputata era accusata di essersi impossessata di energia tramite un allaccio abusivo alla rete, manomettendo l’impianto. Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), questo tipo di reato è diventato procedibile a querela di parte.
Il Tribunale di primo grado, constatata la regolare costituzione delle parti, ha invitato la persona offesa (la società erogatrice di energia) a sporgere querela. Tuttavia, il termine di 90 giorni è trascorso senza che la querela venisse presentata. Di conseguenza, il processo sembrava destinato a concludersi con una sentenza di non doversi procedere.
Il Tentativo di Modifica Imputazione del PM
Durante l’udienza decisiva, il Pubblico Ministero ha chiesto di modificare il capo d’imputazione. L’intenzione era quella di aggiungere la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7 del codice penale, ovvero l’aver commesso il furto su un bene destinato a pubblico servizio (l’energia elettrica). Tale aggravante avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio, superando così l’ostacolo della mancata querela. Sorprendentemente, il giudice di primo grado ha negato al PM questa facoltà e ha emesso la sentenza di non doversi procedere. Contro questa decisione, il PM ha proposto ricorso diretto in Cassazione.
Il Potere del PM e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza del Tribunale e restituendo gli atti per un nuovo giudizio. La Suprema Corte ha affermato un principio fondamentale della procedura penale: il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull’ammissibilità di una contestazione suppletiva proposta dal PM.
Il potere di modificare l’imputazione, ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p., è una diretta espressione del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale. Il PM ha il potere-dovere di adeguare la contestazione a quanto emerge dagli atti, anche se le nuove circostanze erano già note prima dell’inizio del dibattimento. Il giudice, a sua volta, ha l’obbligo di decidere sul capo d’imputazione così come modificato, garantendo ovviamente all’imputato tutti i diritti di difesa, come la richiesta di un termine per preparare la nuova strategia.
La Differenza con il Caso della Prescrizione
La Corte ha inoltre chiarito che questo principio non è in contrasto con la recente sentenza delle Sezioni Unite (sentenza “Domingo”) che ha limitato la possibilità di contestare tardivamente la recidiva per evitare la prescrizione. La Cassazione ha spiegato che i due istituti – prescrizione e condizione di procedibilità – sono profondamente diversi. La prescrizione estingue il reato per il decorso del tempo, mentre la querela è una condizione esterna legata alla volontà della persona offesa. Pertanto, la decadenza dal termine per sporgere querela non cristallizza la situazione processuale al punto da impedire al PM di esercitare i suoi poteri per assicurare la prosecuzione dell’azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta separazione dei ruoli tra accusa e giudice. Il Pubblico Ministero è il dominus dell’azione penale e, in tale veste, ha la facoltà di precisare e modificare la contestazione nel corso del dibattimento. Negare questa possibilità equivale a un’indebita ingerenza del giudice nella funzione accusatoria, che determina una nullità assoluta del procedimento per violazione delle norme concernenti l’esercizio dell’azione penale (art. 178 c.p.p.).
La Corte ha ribadito che, anche a fronte di una modifica normativa come quella della Riforma Cartabia, il PM conserva il potere di contestare in udienza una circostanza aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio. Questa azione non sana la mancanza di querela, ma la rende irrilevante, poiché il reato, nella sua nuova configurazione, non la richiede più. Il Tribunale, pertanto, ha errato nel precludere questa via, dovendo invece consentire la modifica e poi valutare nel merito la sussistenza dell’aggravante e la responsabilità dell’imputato.
Conclusioni
La sentenza in esame riafferma con forza un caposaldo del nostro sistema processuale penale: l’autonomia e il potere del Pubblico Ministero nella formulazione dell’accusa. La decisione ha importanti implicazioni pratiche, soprattutto per i numerosi procedimenti interessati dalle modifiche della Riforma Cartabia. Stabilisce che la mancanza di querela non rappresenta un ostacolo insormontabile se nel fatto storico, così come contestato, sono già presenti gli elementi di un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. Il PM ha il diritto di far valere tale aggravante tramite una modifica imputazione in dibattimento, e il giudice ha il dovere di pronunciarsi sulla nuova accusa, senza poter bloccare preventivamente l’iniziativa della pubblica accusa.
Il Pubblico Ministero può modificare l’imputazione in dibattimento per aggiungere un’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di modificare l’imputazione contestando una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, anche se il termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa è già scaduto.
Il giudice può impedire al Pubblico Ministero di effettuare una contestazione suppletiva durante il processo?
No, il giudice non può esercitare un controllo preventivo sull’ammissibilità della modifica dell’imputazione proposta dal Pubblico Ministero. Deve consentire la modifica e successivamente decidere nel merito sulla base del capo d’imputazione come riformulato, garantendo i diritti di difesa dell’imputato.
La mancanza di querela per un reato, divenuto procedibile a querela dopo la Riforma Cartabia, impedisce sempre la prosecuzione del processo?
Non sempre. Se il Pubblico Ministero contesta legittimamente una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio (come nel caso di furto su bene destinato a pubblico servizio), la mancanza di querela diventa irrilevante e il processo può proseguire.