Modifica dell’imputazione e mancanza di querela: il potere del PM
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 43256 del 2023, affronta una questione cruciale nel diritto processuale penale, sorta a seguito della Riforma Cartabia: può il Pubblico Ministero effettuare una modifica dell’imputazione per rendere un reato procedibile d’ufficio, anche dopo che questo è diventato improcedibile per mancanza di querela? Questa pronuncia chiarisce l’estensione del potere del PM nel corso del dibattimento, bilanciando le nuove condizioni di procedibilità con i principi fondamentali dell’azione penale.
I fatti del caso
Il caso ha origine da un procedimento per furto aggravato. A seguito dell’entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), la fattispecie di reato contestata è stata trasformata da procedibile d’ufficio a procedibile a querela di parte. La legge prevedeva un termine entro cui la persona offesa avrebbe potuto presentare la querela per i procedimenti già in corso. Nel caso specifico, tale termine è scaduto senza che la querela venisse sporta.
Durante l’udienza dibattimentale, già in fase di ammissione delle prove, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del reato. Tuttavia, prima di tale declaratoria, il Pubblico Ministero ha chiesto una modifica dell’imputazione, contestando una ulteriore circostanza aggravante (il furto di cose destinate a pubblico servizio, ex art. 625, n. 7, c.p.), che avrebbe reso il reato nuovamente procedibile d’ufficio.
Il Tribunale di Siracusa ha rigettato la richiesta del PM, dichiarando l’improcedibilità dell’azione penale. Secondo il giudice di primo grado, una volta scaduto il termine per la querela, il rapporto processuale si era estinto, precludendo qualsiasi valutazione di merito, inclusa la richiesta di modifica dell’accusa. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La questione giuridica e la modifica dell’imputazione
Il cuore della controversia risiede nel conflitto tra due principi: da un lato, la sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità (la querela), che dovrebbe portare alla chiusura del processo; dall’altro, il potere-dovere del Pubblico Ministero di modificare l’imputazione per conformarla ai fatti emersi, potere esercitabile fino alla chiusura del dibattimento. La Cassazione è stata chiamata a decidere quale dei due principi dovesse prevalere.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza del Tribunale. I giudici di legittimità hanno affermato che il potere di modifica dell’imputazione, previsto dall’art. 517 c.p.p., è un potere immanente e non limitabile, espressione del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Tale potere può essere esercitato in ogni fase del dibattimento, prima della discussione finale.
La Corte ha specificato che una modifica legislativa che introduce la procedibilità a querela (ius superveniens) non può paralizzare il potere del PM di adeguare l’accusa alla realtà fattuale. Se dai fatti emerge una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, il PM ha il dovere di contestarla. Farlo prima che il giudice dichiari formalmente l’improcedibilità è non solo legittimo, ma doveroso. Ritenere il contrario, secondo la Corte, significherebbe rendere il potere del PM ‘limitato e vulnerabile’, contrariamente alla sua natura nel nostro sistema processuale.
In sostanza, finché il processo non è formalmente chiuso con una declaratoria di improcedibilità, esso è ancora ‘vivo’ e il PM può esercitare tutte le sue prerogative, inclusa la modifica dell’accusa. Questa contestazione suppletiva, anche se basata su elementi già noti dalle indagini preliminari, ripristina la condizione di procedibilità d’ufficio, permettendo al processo di proseguire.
Le conclusioni
La sentenza stabilisce un importante principio di diritto: in un giudizio per un reato divenuto procedibile a querela, se il termine per la sua presentazione è scaduto, il Pubblico Ministero può ancora modificare l’imputazione contestando un’aggravante che renda il reato procedibile d’ufficio. Tale potere prevale sulla sopravvenuta improcedibilità, a condizione che venga esercitato prima della pronuncia formale del giudice. Questa decisione riafferma la centralità e la pienezza dei poteri del PM nell’esercizio dell’azione penale, anche nel mutato quadro normativo introdotto dalla Riforma Cartabia.
Un reato diventato improcedibile per mancanza di querela può tornare procedibile?
Sì, secondo la sentenza, se il Pubblico Ministero, prima della declaratoria di improcedibilità da parte del giudice, modifica l’imputazione contestando una circostanza aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio, l’azione penale può proseguire.
Qual è il limite temporale per la modifica dell’imputazione da parte del PM?
Il Pubblico Ministero può modificare l’imputazione o contestare nuove aggravanti durante la fase dibattimentale, purché ciò avvenga prima della chiusura dell’istruttoria e dell’inizio della discussione finale. La sentenza chiarisce che questo potere sussiste anche se è maturato il termine per una condizione di procedibilità, a patto che il giudice non abbia ancora emesso la relativa pronuncia di improcedibilità.
La modifica dell’imputazione richiede la scoperta di nuovi elementi emersi in dibattimento?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui la contestazione di una circostanza aggravante non prevista nel decreto di rinvio a giudizio è consentita anche se si fonda su elementi già noti al PM durante le indagini preliminari, senza che sia necessario l’emergere di nuovi aspetti nel corso dell’istruttoria dibattimentale.