Lieve entità del fatto: la Cassazione traccia i confini dell’ammissibilità del ricorso
Con l’ordinanza n. 7558/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri che definiscono la lieve entità del fatto in materia di stupefacenti, stabilendo precisi paletti sull’ammissibilità dei ricorsi che contestano la valutazione operata dai giudici di merito. La pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere quando una doglianza si trasforma in una mera contestazione fattuale, non consentita in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, attraverso il suo legale, aveva articolato diversi motivi di ricorso. Il principale verteva sulla richiesta di riqualificare la condotta nella fattispecie attenuata della lieve entità del fatto (prevista dal comma 5 dello stesso articolo). Inoltre, lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, con un motivo aggiunto, sollevava la questione della prescrizione per la parte di condotta relativa alle droghe leggere.
La Decisione della Cassazione sulla lieve entità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su argomentazioni procedurali e sostanziali che meritano un’attenta analisi.
Le motivazioni
Il cuore della pronuncia risiede nella distinzione tra vizio di legittimità, unico sindacabile in Cassazione, e doglianza di fatto, che costituisce una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dal ricorrente rientrassero interamente in questa seconda categoria.
In primo luogo, riguardo alla richiesta di riconoscere la lieve entità del fatto, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente e logicamente motivato il suo diniego. Gli elementi valorizzati erano inequivocabili: la droga non era custodita semplicemente in un pacchetto di sigarette, ma occultata in una ‘tasca’ appositamente ricavata nello schienale del sedile di un’auto a noleggio. Tale modalità, unita all’ingente quantitativo di dosi ricavabili (189 di eroina, 69 di hashish e 1.000 di cocaina), escludeva categoricamente la possibilità di considerare il fatto di lieve entità. Il ricorso, su questo punto, non presentava una critica alla logicità della motivazione, ma si limitava a riproporre una diversa lettura delle prove, inaccettabile in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha osservato che l’imputato aveva già beneficiato della pena minima edittale e della massima riduzione possibile per le attenuanti generiche (un terzo). Pertanto, la doglianza era priva di fondamento.
Infine, il motivo aggiunto sulla prescrizione è stato giudicato inammissibile per mancanza di specificità. La condanna riguardava un unico reato (art. 73, comma 1) e non reati distinti per tipo di sostanza, rendendo irrilevante un calcolo separato dei termini di prescrizione.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del giudizio di Cassazione: la Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici delle fasi precedenti. Per ottenere il riconoscimento della lieve entità del fatto, non è sufficiente contestare la decisione, ma è necessario dimostrare un vizio logico manifesto o una violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali vizi, il ricorso che si limita a sollecitare una rilettura delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove, e non critiche su violazioni di legge o vizi logici della motivazione, unici aspetti che la Corte di Cassazione può esaminare.
Quali elementi hanno impedito di qualificare il reato come di ‘lieve entità del fatto’?
Gli elementi decisivi sono stati l’ingente quantitativo di dosi ricavabili dalle sostanze sequestrate (189 di eroina, 69 di hashish e 1.000 di cocaina) e le modalità particolarmente astute di occultamento, ovvero una ‘tasca’ creata ad hoc nello schienale del sedile di un’auto presa a noleggio.
Perché la richiesta di prescrizione per le droghe leggere non è stata accolta?
La richiesta non è stata accolta perché è stata ritenuta ‘priva di specificità’. L’imputato era stato condannato per un unico reato previsto dall’art. 73, comma 1, che non distingue tra droghe leggere e pesanti ai fini della struttura del reato. Di conseguenza, non era possibile calcolare termini di prescrizione separati per le diverse sostanze.