Inammissibilità Ricorso Generico: la Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, n. 7924 del 2024, offre un chiaro esempio di come la specificità dei motivi sia un requisito fondamentale per l’ammissibilità di un’impugnazione. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per possesso ingiustificato di arnesi da scasso e guida senza patente mentre era sottoposto a misura di prevenzione. La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso generico, sottolineando che non è possibile riproporre in sede di legittimità le stesse argomentazioni già respinte dai giudici di merito senza sollevare vizi specifici di legittimità.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Palermo. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva unificato le pene per due distinti reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminando la sanzione in otto mesi di arresto. I reati contestati erano:
- Possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.): L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, era stato trovato in possesso di vari strumenti (una chiave esagonale modificata, un martello e un’altra chiave alterata) senza essere in grado di fornire una valida giustificazione.
- Guida senza patente con misura di prevenzione (art. 73 D.Lgs. 159/2011): Essendo sottoposto a una misura di prevenzione personale, era stato sorpreso alla guida di un veicolo nonostante la sua patente fosse stata revocata.
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di legge e di motivazione su tutti i punti della condanna.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità per Genericità
Il ricorso si articolava su tre motivi principali:
- Errata applicazione della legge e motivazione carente riguardo alla responsabilità per il reato di possesso di arnesi da scasso.
- Violazione di legge e vizio di motivazione per la condanna relativa alla guida senza patente.
- Critiche sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sull’eccessività della pena.
La Corte di Cassazione ha stroncato l’impianto difensivo, definendo il ricorso “meramente reiterativo di doglianze già affrontate e risolte – con congrua motivazione – in sede di merito”. Questo punto è cruciale: il ricorso non introduceva elementi nuovi o critiche puntuali alla logica giuridica della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse tesi, trasformando l’appello di legittimità in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto. L’inammissibilità del ricorso generico deriva proprio da questa mancanza di specificità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato e respinto ogni motivo con argomentazioni precise.
Sulla Responsabilità Penale
Per quanto riguarda il possesso degli arnesi, la Corte ha ribadito che la motivazione della sentenza d’appello era ineccepibile: l’imputato, già noto per reati contro il patrimonio, non aveva fornito alcuna giustificazione plausibile per il possesso di strumenti oggettivamente idonei a commettere furti. Analogamente, per la guida senza patente, i giudici di merito avevano correttamente applicato la normativa, tenendo conto dello status del soggetto (sottoposto a misura di prevenzione) e del fatto oggettivo della guida con patente revocata.
Sul Trattamento Sanzionatorio e le Attenuanti Generiche
Il terzo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato” e “tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito”. La Cassazione ricorda che la concessione delle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la decisione di negarle era stata ampiamente giustificata sulla base di elementi concreti: l'”elevata capacità a delinquere” dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali, e la totale assenza di elementi positivi da valorizzare. Anche la dosimetria della pena, basata sui parametri dell’art. 133 c.p. e sul disvalore del fatto, è stata ritenuta immune da censure.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito. Non si possono riproporre le stesse questioni di fatto già vagliate e decise nei gradi precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare errori di diritto specifici o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, come nel caso di specie, il ricorso si rivela una sterile ripetizione e viene giustamente dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche critiche sulla violazione di legge o su vizi logici della motivazione della sentenza impugnata.
Perché la Corte di Cassazione non ha concesso le attenuanti generiche?
La Corte non ha concesso le attenuanti perché la valutazione sulla loro concessione spetta al giudice di merito, il quale aveva già motivato il diniego in modo logico e congruo, evidenziando l’elevata capacità a delinquere dell’imputato, basata sui suoi precedenti penali, e la mancanza di elementi positivi a suo favore.
Cosa significa che la Cassazione non può riesaminare il merito della questione?
Significa che il suo compito non è quello di stabilire nuovamente come si sono svolti i fatti o di valutare la credibilità delle prove. La Corte di Cassazione si occupa esclusivamente di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza, senza entrare nel merito delle scelte valutative fatte dai giudici dei gradi inferiori.