Inammissibilità ricorso: la Cassazione chiarisce quando i motivi sono generici
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sull’inammissibilità del ricorso per cassazione, in particolare quando i motivi proposti non sono specifici ma si limitano a riproporre questioni già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Il caso riguarda un automobilista condannato per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, un reato previsto dal Codice della Strada.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e la sua condanna veniva confermata dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 187, comma 8, del D.Lgs. 285/92. In sintesi, era stato sorpreso alla guida in condizioni alterate, privo di patente e in possesso di sostanze droganti. Contro la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione sia riguardo l’affermazione della sua responsabilità penale, sia per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La Decisione sulla Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: un ricorso è inammissibile se i motivi presentati sono una mera riproduzione delle ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame precedente. In altre parole, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni, ma è necessario confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune o errori di diritto.
La questione della tenuità del fatto
Un punto cruciale del ricorso riguardava la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. La Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, che aveva negato tale beneficio. I giudici di merito avevano infatti valorizzato le modalità oggettive della condotta: l’imputato non solo guidava in stato di alterazione, ma lo faceva senza patente, dimostrando un totale disprezzo per le norme a tutela della sicurezza stradale. Questi elementi, nel loro complesso, delineano una condotta tutt’altro che tenue, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha ribadito che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso non attiene solo alla loro genericità, ma anche alla mancanza di correlazione tra le argomentazioni difensive e le ragioni esposte nella decisione impugnata. Ignorare la motivazione del giudice d’appello e riproporre le stesse doglianze equivale a presentare un atto non specifico, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, la Corte ha sottolineato che, ai fini della sua applicazione, il giudice deve valutare la gravità complessiva del reato basandosi sui criteri dell’art. 133 c.p. Nel caso di specie, le modalità della condotta, caratterizzate da una pluralità di violazioni e da un evidente pericolo per la circolazione, giustificavano ampiamente il diniego del beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma due principi fondamentali. Primo: il ricorso per cassazione deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non una sua sterile ripetizione. La mancanza di questo confronto porta all’inammissibilità del ricorso. Secondo: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi completa della condotta. Comportamenti che manifestano un significativo disprezzo delle regole, come guidare sotto l’effetto di droghe e senza patente, sono intrinsecamente gravi e difficilmente potranno beneficiare della causa di non punibilità. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente.
Quando un ricorso per cassazione è considerato inammissibile per non specificità dei motivi?
Un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le medesime questioni già discusse e respinte dal giudice del grado precedente, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Deve esserci una correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Perché è stata negata l’applicazione della particolare tenuità del fatto in questo caso?
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché le modalità della condotta sono state ritenute gravi. L’imputato guidava in evidente stato di alterazione, era privo di patente di guida e fu trovato in possesso di sostanze droganti, dimostrando un palese disprezzo per le norme a tutela della sicurezza della circolazione.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione pecuniaria. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.