Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi d’Appello non sono Pertinenti
La precisione negli atti processuali è un pilastro del nostro sistema giuridico. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti non sono strettamente pertinenti al provvedimento che si sta impugnando. Questo caso, riguardante un sequestro probatorio, offre uno spunto cruciale per comprendere come e perché un’impugnazione può essere respinta prima ancora di entrare nel merito della questione.
I Fatti di Causa: Un Sequestro Contestato
La vicenda ha origine da un’indagine per il reato di ricettazione a carico di una donna, sospettata di aver ricevuto 942 paia di scarpe di provenienza furtiva. Nel corso delle indagini, il Pubblico Ministero emetteva un decreto di sequestro probatorio in data 10 dicembre 2024, avente ad oggetto un telefono cellulare e la relativa scheda SIM.
Successivamente, il Tribunale del Riesame, accogliendo le ragioni della difesa, annullava tale decreto di sequestro, ravvisando una carenza di motivazione riguardo al legame tra i beni sequestrati (il telefono) e il reato contestato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Nonostante l’esito favorevole al riesame, la difesa dell’indagata decideva di ricorrere in Cassazione. Le doglianze, tuttavia, non riguardavano più il telefono cellulare, ma altri beni: la difesa lamentava che il Tribunale del Riesame avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di restituzione di tre scatole di scarpe e della copia forense dei dati del telefono. Secondo la ricorrente, questi beni erano stati oggetto di un precedente sequestro, effettuato in data 4 dicembre 2024, e il Tribunale avrebbe erroneamente confuso gli atti.
Inammissibilità Ricorso: L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. L’analisi dei giudici supremi è stata netta e si è concentrata sulla corretta delimitazione dell’oggetto del giudizio di riesame.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che il provvedimento impugnato davanti al Tribunale del Riesame era, in modo inequivocabile, il decreto di sequestro del 10 dicembre 2024. Tale decreto, come risultava dagli atti, si riferiva esclusivamente al telefono cellulare e alla sua scheda SIM. Di conseguenza, la decisione del Tribunale del Riesame, che ha annullato proprio quel provvedimento, era giuridicamente corretta e immune da censure, poiché si era pronunciata sull’unico oggetto sottoposto al suo giudizio.
Le lamentele della difesa relative alla mancata restituzione delle scatole di scarpe e della copia forense erano, secondo la Cassazione, del tutto estranee a quel procedimento. Quei beni, infatti, erano stati sequestrati in un’altra data (il 4 dicembre 2024) e con un diverso verbale. L’assenza di una decisione su di essi da parte del Tribunale del Riesame non costituiva un vizio dell’ordinanza impugnata, ma era una logica conseguenza del fatto che tali beni non fossero oggetto del contendere in quella sede. La Corte ha sottolineato che la legittimità dell’ordinanza del Riesame non poteva essere intaccata da questioni relative a provvedimenti diversi e non oggetto di impugnazione.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che le doglianze difensive relative ad altri beni potevano e dovevano essere oggetto di una separata e apposita richiesta di restituzione, ma non potevano essere usate come motivo di ricorso contro un’ordinanza che si era correttamente pronunciata sull’unico tema devolutole. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa sentenza rafforza il principio di pertinenza dei motivi di impugnazione: un ricorso deve attaccare specificamente i vizi del provvedimento impugnato, senza introdurre questioni esterne al suo perimetro decisionale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa (la mancata restituzione di scatole di scarpe e di una copia forense) non erano pertinenti al provvedimento giudiziario oggetto dell’impugnazione. L’ordinanza del Tribunale del Riesame riguardava esclusivamente il sequestro di un telefono cellulare e di una SIM card, non gli altri beni menzionati nel ricorso.
Cosa ha chiarito la Corte riguardo all’oggetto del giudizio di riesame?
La Corte ha chiarito che il giudizio di riesame, e di conseguenza il successivo ricorso in Cassazione, deve avere ad oggetto esclusivamente il provvedimento specifico che viene impugnato. Nel caso di specie, l’atto impugnato era il decreto di sequestro del 10 dicembre 2024; pertanto, ogni questione relativa a sequestri avvenuti in altre date era estranea a quel procedimento.
Cosa avrebbe dovuto fare la difesa per ottenere la restituzione degli altri beni?
La difesa, per ottenere la restituzione delle scatole di scarpe e della copia forense (relative al sequestro del 4 dicembre 2024), avrebbe dovuto presentare un’apposita e separata richiesta di restituzione all’autorità giudiziaria competente, invece di sollevare la questione in un ricorso che riguardava un provvedimento diverso.