Inammissibilità Ricorso per Cassazione: La Forma Vince sulla Sostanza
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 24785/2024, offre un importante chiarimento sull’applicazione delle nuove norme procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia. Questo caso evidenzia come il rispetto dei requisiti formali sia diventato un passaggio cruciale per accedere al giudizio di legittimità, sottolineando il rischio di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione anche a fronte di motivi di ricorso potenzialmente fondati. La decisione analizza l’impatto dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, una norma che impone nuovi e stringenti oneri a carico del difensore e della parte che intende impugnare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pescara. L’imputato, tramite il proprio difensore, aveva inizialmente proposto opposizione a tale decreto. Tuttavia, in una fase successiva, e prima dell’udienza dibattimentale, lo stesso difensore depositava un atto di rinuncia all’opposizione. Di conseguenza, il Tribunale dichiarava l’esecutività del decreto penale di condanna.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio procedurale fondamentale: il difensore che aveva rinunciato all’opposizione era, a suo dire, sprovvisto della necessaria procura speciale richiesta dall’art. 589 c.p.p. per compiere un atto dispositivo così importante.
L’Inammissibilità del Ricorso per Vizi Formali
Nonostante l’interessante questione di diritto sollevata dal ricorrente, la Corte di Cassazione non è mai entrata nel merito della doglianza. L’attenzione degli Ermellini si è concentrata, invece, su un aspetto preliminare relativo alla forma stessa dell’atto di impugnazione. La Suprema Corte ha rilevato una carenza formale insuperabile che ha condotto a una pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il problema risiedeva nella mancata osservanza delle prescrizioni introdotte dall’art. 33 del d.lgs. n. 150/2022 (la c.d. “Riforma Cartabia”), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 581 del codice di procedura penale. Questa nuova disposizione stabilisce che, a pena di inammissibilità, con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori debba essere depositata la dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato assente, uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
Le Motivazioni della Cassazione: L’Impatto della Riforma Cartabia
La Corte ha chiarito che la nuova causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, introdotta dalla Riforma Cartabia, ha una portata generale. Essendo inserita tra le norme generali sulle impugnazioni, essa si applica a tutti i mezzi di gravame, incluso il ricorso per cassazione. La ratio della norma è quella di garantire un esercizio consapevole del diritto di impugnazione, assicurando che l’imputato sia effettivamente a conoscenza del procedimento e abbia conferito un mandato specifico per proseguire nei gradi di giudizio successivi.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva depositato, contestualmente al ricorso, né la dichiarazione di domicilio né l’atto con cui, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, aveva rilasciato al suo difensore uno specifico mandato a impugnare. Questa omissione, secondo la Corte, costituisce un vizio insanabile che impedisce l’esame nel merito dei motivi proposti. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rappresenta un monito fondamentale per gli operatori del diritto. Dimostra come la Riforma Cartabia abbia inasprito i requisiti formali per l’accesso alla giustizia, rendendo la fase dell’impugnazione un terreno ancora più delicato. La pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi puramente procedurali, senza alcuna valutazione del merito, evidenzia la necessità per i difensori di prestare la massima attenzione agli adempimenti burocratici richiesti dalla nuova normativa. La validità sostanziale delle proprie ragioni rischia di essere vanificata da una semplice dimenticanza formale, con conseguenze gravi per l’assistito, tra cui la definitività della condanna e l’imposizione di sanzioni pecuniarie aggiuntive.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha depositato, insieme all’atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio né lo specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, adempimenti richiesti a pena di inammissibilità dal nuovo art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
La nuova causa di inammissibilità introdotta dalla Riforma Cartabia si applica anche ai ricorsi in Cassazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che la nuova causa di inammissibilità, essendo collocata tra le norme generali sulle impugnazioni, si applica a tutti i mezzi di gravame, compreso il ricorso per cassazione, per garantire un esercizio consapevole del diritto di impugnazione.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata determinata in euro 3.000,00.