Inammissibilità ricorso penale: quando i motivi sono generici e ripetitivi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi, evidenziando come la genericità e la ripetitività dei motivi conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso penale. Il caso riguarda un imputato condannato per reati contro la persona, il cui tentativo di far valere le proprie ragioni in sede di legittimità si è scontrato con i rigorosi paletti procedurali imposti dal nostro ordinamento.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per i delitti di rissa, lesioni personali e minaccia, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha articolato diversi motivi, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Tra le varie censure, venivano contestate la mancata applicazione della scriminante della legittima difesa, la valutazione dell’elemento soggettivo del reato di minaccia, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la dosimetria della pena.
L’analisi della Corte e l’Inammissibilità del ricorso penale
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo di ricorso, giungendo a una conclusione netta e univoca: l’inammissibilità totale dell’impugnazione. Vediamo nel dettaglio le ragioni di tale decisione.
1. Doglianze di Fatto e Genericità
Il primo motivo, relativo alla legittima difesa, è stato liquidato come inammissibile perché costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda o la valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Anche il secondo motivo, riguardante l’elemento psicologico del reato di minaccia, è stato giudicato generico. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata. Questa mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell’impugnazione è un vizio che, ai sensi dell’art. 591 cod. pen., porta all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena e la concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale discrezionalità, se esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale e supportata da una motivazione congrua, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato le loro scelte sanzionatorie, così come il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, basandosi su elementi logici e ineccepibili come le modalità e le motivazioni della condotta illecita.
Infine, anche l’ultimo motivo relativo alla richiesta di applicazione di una pena pecuniaria sostitutiva è stato dichiarato inammissibile per genericità e novità, in quanto riproponeva le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso penale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione, per avere speranze di essere esaminato nel merito, deve essere specifico, pertinente e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse difese o a contestare la valutazione dei fatti equivale a presentare un’impugnazione destinata a un inevitabile naufragio processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile quando solleva questioni di mero fatto, è privo di motivi specifici, oppure si limita a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non è specifico e manca di una correlazione diretta tra le argomentazioni presentate e le ragioni esposte nella decisione che si contesta. In pratica, è un motivo che non attacca in modo mirato la logica della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la dosimetria della pena stabilita dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può riconsiderare la dosimetria della pena se questa è stata decisa dal giudice di merito nell’esercizio della sua discrezionalità, nel rispetto dei principi legali (artt. 132 e 133 cod. pen.) e con una motivazione adeguata e logica.