Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Preclude l’Esame di Merito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità dei motivi e la manifesta infondatezza delle censure portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Il caso riguarda due soggetti condannati per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, i cui appelli sono stati respinti per non aver sollevato critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata.
I Fatti del Caso: Associazione per Delinquere e Immigrazione
Due individui sono stati condannati dalla Corte di Appello di Messina, quale giudice del rinvio, per aver partecipato a un’associazione per delinquere (sodalizio) finalizzata a commettere una serie di delitti legati al favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari. La Corte di Appello aveva il compito di rideterminare le pene loro inflitte. Insoddisfatti della decisione, entrambi hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella commisurazione della pena.
Analisi dei Motivi e dell’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha analizzato separatamente le posizioni dei due ricorrenti, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: l’inammissibilità ricorso. Questa decisione si fonda sulla mancanza dei requisiti essenziali che un ricorso deve possedere per poter essere esaminato nel merito.
La Posizione del Primo Ricorrente: Errore di Calcolo e Genericità
Il primo ricorrente ha lamentato la violazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo al calcolo della pena. Egli sosteneva che la Corte d’Appello avesse commesso un errore nel determinare la pena finale. La Cassazione ha rigettato tale motivo definendolo ‘generico e manifestamente infondato’.
La Corte ha specificato che i giudici di merito avevano correttamente motivato la quantificazione della pena, facendo riferimento a elementi concreti come l’inserimento del ricorrente nel sodalizio criminale e i suoi precedenti penali. L’apparente discrepanza nel calcolo della pena, indicata nella motivazione, è stata qualificata come un semplice ‘errore materiale’ che non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione finale (il dispositivo), la quale riportava la pena corretta. Di conseguenza, non sussisteva un vizio tale da giustificare l’annullamento della sentenza.
La Posizione del Secondo Ricorrente: Violazione del Dictum e Mancanza di Specificità
Il secondo ricorrente ha basato il suo ricorso sulla presunta violazione del ‘dictum’ (cioè delle indicazioni) della precedente sentenza di Cassazione che aveva annullato con rinvio, e sull’erroneità del calcolo della pena. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato e generico’.
La Suprema Corte ha osservato che dalla sentenza impugnata non emergeva in alcun modo che fossero state applicate circostanze aggravanti già escluse in precedenza. L’impugnazione è stata ritenuta priva della ‘necessaria specificità’, ovvero non conteneva una critica puntuale e argomentata contro la decisione della Corte territoriale, impedendo di fatto ai giudici di legittimità di valutare la fondatezza delle censure.
le motivazioni della Corte di Cassazione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e non limitarsi a riproporre doglianze generiche. Nel caso del primo ricorrente, l’errore di calcolo nella motivazione è stato declassato a mero errore materiale, ininfluente sul dispositivo finale. Questo principio è consolidato in giurisprudenza: ciò che conta è la decisione finale del giudice, non eventuali imprecisioni nella parte esplicativa che non la inficiano.
Per il secondo ricorrente, la Corte ha ribadito la necessità che l’impugnazione si confronti criticamente con le ragioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente affermare un errore, ma è necessario dimostrare, punto per punto, perché la decisione del giudice inferiore sarebbe sbagliata. La mancanza di questa specificità rende il ricorso inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo di legittimità.
le conclusioni: le implicazioni della pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità. L’inammissibilità ricorso non è solo una sanzione processuale, ma una conseguenza logica della violazione dei principi di specificità e chiarezza dei motivi di impugnazione. La decisione sottolinea due aspetti pratici fondamentali:
- Distinzione tra Errore Materiale ed Errore di Diritto: Non ogni incongruenza nella motivazione di una sentenza ne determina la nullità. Se l’errore è puramente materiale e non incide sulla decisione finale contenuta nel dispositivo, non costituisce un valido motivo di ricorso.
- Onere di Specificità: Chi impugna una sentenza ha l’onere di formulare critiche precise e pertinenti. Lamentele generiche o astratte, che non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento, sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
In conclusione, la pronuncia condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, proprio a causa della ‘evidente inammissibilità’ delle loro impugnazioni, qualificata come colposa. Questo serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima diligenza e specificità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché li ha ritenuti generici e manifestamente infondati. I motivi presentati non contenevano una critica specifica e puntuale contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a censure astratte o a evidenziare errori materiali non influenti sulla decisione finale.
Un errore di calcolo nella motivazione della sentenza rende automaticamente nullo il provvedimento?
No. Secondo l’ordinanza, un errore di calcolo contenuto solo nella parte motivazionale della sentenza, che non incide sul calcolo finale della pena indicato nel dispositivo (la parte decisionale), è considerato un mero errore materiale e non costituisce un vizio che possa portare all’annullamento della sentenza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa dell’imputato?
La dichiarazione di inammissibilità per colpa evidente comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione palesemente infondata.