Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 17 gennaio 2025, offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, dichiarandone l’inammissibilità del ricorso. Questo concetto è fondamentale nel diritto processuale, poiché stabilisce che, prima di analizzare il merito di una questione, il giudice deve verificare che l’atto di impugnazione rispetti tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. In caso contrario, come avvenuto nel caso di specie, il ricorso viene respinto senza alcuna discussione sul fondo della vicenda.
Il Contesto Processuale
Tre individui avevano presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia il 6 febbraio 2024. L’obiettivo era ottenere un riesame della decisione di secondo grado, contestandone la legittimità. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione puramente procedurale, arrestandosi alla soglia dell’ammissibilità.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sulla fondatezza dei motivi di impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono di natura strettamente giuridico-processuale. La Corte ha stabilito un principio importante: quando il giudice d’appello accoglie una specifica richiesta difensiva, non è obbligato a motivare anche il mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale (come l’evidenza dell’innocenza). In altre parole, la Corte territoriale non deve giustificare una decisione non presa se si è già pronunciata positivamente su un altro punto sollevato dalla difesa.
Inoltre, la Corte ha sottolineato una carenza specifica nel ricorso di uno degli imputati, il quale non aveva nemmeno formulato un motivo di gravame contro la disposta espulsione, dimostrando una palese mancanza di interesse a contestare quella specifica parte della decisione. Questo difetto contribuisce a rendere l’impugnazione inammissibile. La Corte ha equiparato la situazione, per quanto riguarda l’obbligo di vagliare tutte le questioni, a quella della rinuncia all’impugnazione, dove l’esame si arresta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: non è sufficiente dissentire dalla decisione, ma è necessario formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e legalmente fondati. L’inammissibilità del ricorso è una sanzione severa che non solo impedisce la revisione del caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione evidenzia l’importanza di una strategia difensiva attenta e tecnicamente ineccepibile sin dalla redazione dell’atto di impugnazione, per evitare che il percorso giudiziario si interrompa prima ancora di iniziare.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello, nell’accogliere una richiesta della difesa, non fosse tenuto a motivare anche il mancato proscioglimento immediato secondo l’art. 129 c.p.p. Inoltre, uno dei ricorrenti non aveva neppure contestato specificamente la misura dell’espulsione disposta nei suoi confronti.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il giudice deve sempre motivare la mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale?
Secondo questa ordinanza, no. Se la corte territoriale accoglie una richiesta specifica della difesa, non è tenuta a fornire una motivazione aggiuntiva sul perché non ha prosciolto l’imputato per una delle cause generali previste da tale articolo, operando una valutazione analoga a quella che si ha in caso di rinuncia all’impugnazione.