Inammissibilità Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come funziona il meccanismo di inammissibilità ricorso nel processo penale. Non tutti i motivi di disaccordo con una sentenza di grado inferiore possono essere validamente portati all’attenzione della Suprema Corte. Esistono dei paletti normativi precisi, e la loro violazione comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere meglio questi principi.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 19 dicembre 2024, decideva di impugnare tale decisione presentando un ricorso per Cassazione. L’obiettivo era, presumibilmente, ottenere l’annullamento o la riforma della sentenza a lui sfavorevole. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e negativo per le sue aspettative.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 marzo 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma, pari a 4.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sull’inammissibilità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità ricorso. La Corte ha rilevato che le ragioni addotte dal ricorrente non rientravano nel novero dei motivi tassativamente consentiti dalla legge (in particolare, la normativa introdotta con la L. 103/2017).
La legge limita la possibilità di ricorrere per Cassazione a specifiche violazioni, tra cui:
- Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
- Difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza.
- Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
- Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il ricorso in esame, secondo la Corte, presentava motivi generici o comunque estranei a queste categorie. Di fronte a tale situazione, i giudici hanno applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che consente di pronunciare l’inammissibilità ‘senza formalità’, ovvero con una procedura semplificata e accelerata, quando i motivi sono palesemente infondati o non consentiti.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza diretta e prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Chi intende presentare un ricorso deve assicurarsi che i motivi siano specifici e rientrino tra quelli espressamente previsti dal codice. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il proprio appello respinto, ma anche di incorrere in una condanna economica rilevante, come dimostra l’importo di 4.000,00 euro stabilito in questo caso, giudicato ‘conforme a giustizia’ dalla Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti non rientravano nelle specifiche categorie consentite dalla legge, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica la Corte ha deciso l’inammissibilità ‘senza formalità’?
La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette di dichiarare l’inammissibilità con una procedura semplificata quando i motivi del ricorso non sono consentiti dalla legge.