Inammissibilità Ricorso Generico: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’ordinanza n. 41760/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione, chiarendo i motivi che portano a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso generico. La decisione sottolinea come la mera riproposizione di argomentazioni già valutate e respinte non possa superare il vaglio di legittimità. Questo caso, relativo a una condanna per rapina, diventa un monito per la difesa: l’appello in Cassazione richiede specificità e una critica argomentata, non una semplice reiterazione.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di rapina dalla Corte d’Appello, presentava ricorso per Cassazione articolato su diversi motivi. La difesa contestava la correttezza della motivazione alla base del giudizio di responsabilità, l’illogicità della stessa, il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e il difetto di motivazione sull’aumento di pena applicato per la continuazione tra reati.
In sostanza, il ricorrente cercava di rimettere in discussione elementi già ampiamente dibattuti e decisi nei precedenti gradi di giudizio, compresa la valutazione della sua stessa confessione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al percorso giudiziario del caso.
La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, ribadendo i limiti invalicabili del giudizio di legittimità e i requisiti di specificità che ogni ricorso deve possedere.
Le Motivazioni: Perché la Cassazione ha Dichiarato l’Inammissibilità del Ricorso Generico
L’analisi delle motivazioni dell’ordinanza è cruciale per comprendere i criteri adottati dalla Suprema Corte. La declaratoria di inammissibilità non è stata casuale, ma la conseguenza diretta della natura dei motivi presentati.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Genericità
Il primo punto cardine della decisione riguarda la natura “pedissequa” e ripetitiva dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che le argomentazioni della difesa non facevano altro che riproporre le stesse questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Un ricorso così formulato è considerato non specifico, ma solo apparente, perché omette di assolvere alla sua funzione tipica: una critica argomentata e mirata contro le ragioni della decisione impugnata. Si tratta di un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso generico.
Il Giudizio di Comparazione tra Circostanze è Discrezionale
Per quanto riguarda la doglianza sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: questa valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il sindacato di legittimità può intervenire solo se la decisione è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente, ritenendo l’equivalenza tra le circostanze la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Pertanto, la conclusione del giudice di merito è stata giudicata “incensurabile”.
La Motivazione sull’Aumento di Pena per il Reato Continuato
Infine, anche la critica relativa all’omessa motivazione sull’aumento di pena per la continuazione è stata ritenuta infondata. Le Sezioni Unite (sent. n. 47127/2021) hanno stabilito che l’obbligo di motivare ogni singolo aumento di pena è correlato all’entità dello stesso. Nel caso in esame, in presenza di reati omogenei e di un aumento minimo, la Corte ha considerato l’onere motivazionale implicitamente assolto. Il giudice di merito non ha operato un mero cumulo materiale delle pene, ma ha correttamente applicato i principi del reato continuato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante guida pratica. In primo luogo, evidenzia l’inutilità di presentare un ricorso per Cassazione che sia una mera fotocopia dell’atto di appello. Per superare il filtro di ammissibilità, è indispensabile formulare censure nuove, specifiche e pertinenti ai vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione), dialogando criticamente con la sentenza impugnata. In secondo luogo, conferma che le valutazioni discrezionali del giudice di merito, se sorrette da una motivazione logica e non contraddittoria, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità. La decisione riafferma la funzione della Cassazione come giudice della legge, non come un terzo grado di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può rivedere il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti fatto dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può rivedere tale bilanciamento, poiché si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Può intervenire solo se la decisione è manifestamente illogica o arbitraria, cosa che non è stata riscontrata nel caso di specie.
È sempre necessaria una motivazione dettagliata per ogni aumento di pena in caso di reato continuato?
No, non sempre. Secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione è correlato all’entità degli aumenti. In presenza di reati omogenei e di un aumento di pena minimo, come nel caso esaminato, l’onere motivazionale può considerarsi implicitamente assolto.