Inammissibilità Ricorso: Quando la Discrezionalità del Giudice è Insindacabile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla inammissibilità del ricorso in Cassazione, specialmente quando le doglianze riguardano la quantificazione della pena decisa dai giudici di merito. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la discrezionalità del giudice nella commisurazione della sanzione, se esercitata correttamente e con una motivazione logica, non è soggetta a revisione in sede di legittimità. Questo caso illustra chiaramente i confini del sindacato della Cassazione e le conseguenze di un ricorso basato su contestazioni di merito.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dal Tribunale e la cui pena era stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso per Cassazione. L’oggetto della contestazione non era la sua colpevolezza, ma la misura della pena inflitta. In particolare, il ricorrente lamentava il calcolo effettuato per l’aumento di pena relativo alla continuazione tra più reati, ritenendolo eccessivo e non sufficientemente motivato.
L’Inammissibilità del Ricorso per la Valutazione della Pena
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra un controllo di legittimità, proprio della Cassazione, e una valutazione di merito, che spetta esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare e ricalcolare la pena, un’attività che esula dai suoi poteri.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che i giudici di merito avevano esercitato correttamente il loro potere discrezionale. La motivazione fornita dalla Corte d’Appello, seppur sintetica, è stata considerata adeguata e non illogica, confermando la decisione del Tribunale. I giudici hanno ampiamente argomentato la loro scelta, rendendo la determinazione della pena un atto di valutazione ponderata e non arbitraria.
Il Ruolo dell’Art. 81 c.p. nella Decisione
Un punto interessante toccato dall’ordinanza riguarda il riferimento all’articolo 81, comma 4, del codice penale. La Corte d’Appello aveva richiamato tale norma, che pone un limite all’aumento di pena per la continuazione. La Cassazione ha chiarito che questo richiamo non era un errore, ma un elemento funzionale a rafforzare la congruità della pena decisa dal primo giudice, confermando che l’aumento applicato era ben al di sotto del massimo consentito dalla legge e quindi del tutto legittimo.
Conclusioni: Le Implicazioni della Decisione
Questa ordinanza riafferma che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La valutazione sulla congruità della pena è un potere discrezionale del giudice che, se motivato in modo logico e coerente, non può essere messo in discussione. La conseguenza per chi presenta un ricorso con tali caratteristiche è la sua declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: i ricorsi per Cassazione devono concentrarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione) e non su un riesame dei fatti o delle valutazioni discrezionali dei giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la valutazione discrezionale dei giudici di merito sulla quantificazione della pena, un’attività che, se correttamente motivata, non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo di legittimità.
Qual è il ruolo della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena?
La discrezionalità permette al giudice di adeguare la pena alle specificità del caso concreto, entro i limiti fissati dalla legge. Secondo la Corte, i giudici di merito hanno esercitato correttamente questo potere, fornendo una motivazione adeguata per l’aumento di pena dovuto alla continuazione del reato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo specifico caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.