Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione, i motivi devono essere specifici, dettagliati e confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse doglianze dell’appello o a offrire una lettura alternativa delle prove, è destinato a fallire.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Venezia. La ricorrente sollevava due principali motivi di doglianza: il primo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna; il secondo riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha analizzato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità, dichiarando così l’inammissibilità del ricorso.
Il Primo Motivo: La Genericità della Critica alla Motivazione
Il primo punto contestato dalla ricorrente riguardava la motivazione della sentenza di secondo grado. La difesa lamentava l’uso della tecnica della motivazione per relationem in modo vago, senza però indicare quali specifiche doglianze dell’atto di appello sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale. Secondo la Cassazione, il ricorso non si confrontava con l’effettivo contenuto della sentenza, ma si limitava a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio. Questo approccio è inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha evidenziato come il ricorso mancasse dei requisiti prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale, che impone una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena e alle attenuanti, è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha ricordato che la dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Se tale potere è esercitato in modo logico e motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ampiamente esplicitato le ragioni della loro decisione. Per pene inferiori alla media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica, anche con espressioni come “pena congrua”. Similmente, per negare le attenuanti generiche, il giudice non deve analizzare ogni singolo elemento favorevole, ma può limitarsi a evidenziare gli elementi negativi ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sul principio consolidato per cui il ricorso per cassazione deve essere un atto di critica vincolata e specifica. Non può essere una mera riproposizione dei motivi di appello o un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente ha l’onere di individuare con precisione le parti della sentenza che intende contestare e di argomentare in modo puntuale le ragioni della presunta violazione di legge o del vizio di motivazione. In assenza di tale specificità, il ricorso si risolve in una critica generica che non supera il vaglio di ammissibilità, portando a una condanna per inammissibilità del ricorso Cassazione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Appello
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili. La genericità e la mancanza di un confronto diretto con le argomentazioni della sentenza impugnata conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Ciò non solo preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del condannato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Ciò avviene quando i motivi sono generici, non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata o si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità.
È sufficiente criticare genericamente la motivazione di una sentenza per ottenere una riforma?
No, non è sufficiente. La critica alla motivazione, anche se basata sulla tecnica della motivazione per relationem, deve essere specifica. Il ricorrente deve indicare precisamente quali doglianze non sono state considerate e perché la motivazione è illogica o carente, non potendo limitarsi a una contestazione vaga.
Come deve motivare il giudice la determinazione della pena e la negazione delle attenuanti generiche?
Per la determinazione della pena, specialmente se inferiore alla media prevista dalla legge, è sufficiente una motivazione sintetica che faccia riferimento a criteri di congruità ed equità. Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli, ma può basare la sua decisione sugli elementi negativi ritenuti prevalenti o sull’assenza di elementi positivi di rilievo.