Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Condanna alle Spese è Certa
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma è un percorso irto di ostacoli formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione è destinata a fallire, evidenziando le gravi conseguenze dell’inammissibilità ricorso cassazione. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, anziché limitarsi a riproporre argomentazioni generiche già valutate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del suo ricorso si basavano principalmente sulla contestazione della valutazione della sua personalità, che i giudici di merito avevano considerato negativa a causa di alcuni precedenti penali, sebbene risalenti nel tempo. La difesa sosteneva che la mera “risalenza” di tali precedenti avrebbe dovuto indurre i giudici a una valutazione più favorevole, ma non offriva ulteriori elementi a sostegno di questa tesi.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che i giudici dei gradi precedenti avevano già ampiamente considerato tutti gli elementi del caso, inclusi i precedenti penali dell’imputato. La Corte ha stabilito che limitarsi a menzionare l’anzianità di tali precedenti, senza sollevare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata, non costituisce un motivo di ricorso valido. Si tratta di una “mera allegazione” e non di una censura rituale, rendendo l’impugnazione manifestamente infondata e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano esercitato il loro potere discrezionale nel valutare la personalità dell’imputato, tenendo conto dei suoi precedenti e dell’assenza di elementi positivi. L’appello si limitava a criticare questa valutazione in modo generico, senza individuare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione. Questa genericità ha portato la Corte a ravvisare una “colpa” nel proporre l’impugnazione, data la sua “evidente inammissibilità”, giustificando non solo la condanna alle spese processuali ma anche un’ulteriore sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ha due conseguenze pratiche immediate e severe per il ricorrente. In primo luogo, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento. In secondo luogo, data l’evidente infondatezza del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi solidi e specifici, altrimenti il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori e significative conseguenze economiche.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici. La difesa si è limitata a lamentare la valutazione dei precedenti penali dell’imputato senza sollevare una critica specifica e rituale contro la motivazione della sentenza precedente, che aveva già considerato tali elementi.
Oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato ad altro?
Sì. A causa della palese inammissibilità dell’impugnazione, che integra un profilo di colpa, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.