Inammissibilità Ricorso Cassazione: Le Regole su Prove e Fatti
Con la sentenza n. 17741 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce i confini rigorosi del proprio giudizio, chiarendo i motivi che portano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione, specialmente in materia di misure cautelari. La decisione analizza un caso di presunto spaccio di sostanze stupefacenti, offrendo spunti fondamentali sulla specificità dei motivi di ricorso e sul divieto di rivalutare i fatti in sede di legittimità.
I Fatti del Caso: Misure Cautelari e Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Milano che confermava la misura della custodia cautelare in carcere per un individuo, indagato per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento, lamentando vizi procedurali e un’errata valutazione del quadro indiziario da parte del Tribunale del Riesame.
I Motivi del Ricorso: Tra Inutilizzabilità delle Prove e Travisamento dei Fatti
La difesa ha articolato il ricorso su due principali doglianze:
- Inutilizzabilità di una prova: Si contestava l’attribuzione all’indagato di un’utenza telefonica, elemento chiave nelle indagini. Secondo la difesa, tale attribuzione si basava su dichiarazioni rese dall’interessato ma non verbalizzate, rendendole processualmente inutilizzabili ai sensi dell’art. 350 del codice di procedura penale.
- Violazione di legge sulla valutazione degli indizi: Si lamentava che l’identificazione dell’indagato si fondasse esclusivamente su un’osservazione diretta della Polizia Giudiziaria, ritenuta incerta a causa delle circostanze di tempo e di luogo in cui era avvenuta.
L’Inammissibilità del Ricorso Cassazione secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due principi cardine del giudizio di legittimità.
Il Principio della ‘Prova di Resistenza’
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato la sua genericità. La difesa non ha illustrato in che modo l’eliminazione della prova contestata (l’attribuzione del numero di telefono) avrebbe potuto inficiare la solidità dell’intero quadro indiziario. La Corte ha applicato il cosiddetto principio della ‘prova di resistenza’: un motivo di ricorso sull’inutilizzabilità di un elemento probatorio è inammissibile se non dimostra che, espunto quell’elemento, le residue risultanze non sarebbero comunque sufficienti a giustificare la decisione. Nel caso di specie, altri elementi come il riconoscimento vocale e l’osservazione diretta della P.G. costituivano un quadro indiziario già solido.
Il Divieto di Valutazione del Merito
In relazione al secondo motivo, i Giudici hanno ribadito che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Contestare l’affidabilità di un’osservazione della polizia o proporre una diversa valutazione delle circostanze significa chiedere alla Corte di sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito. Questo tipo di censure, che attengono alla ricostruzione dei fatti, esulano dalle competenze della Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare le prove. Essendo la motivazione del Tribunale congrua e non manifestamente illogica, ogni critica sul merito è stata ritenuta inammissibile.
le motivazioni
La motivazione della Corte si basa sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Le censure proposte dal ricorrente, pur presentate come violazioni di legge, miravano in realtà a una riconsiderazione del materiale probatorio. La Corte ha chiarito che, in presenza di una motivazione logica e coerente da parte del giudice di merito, basata su plurimi elementi indiziari (intercettazioni, riscontri degli acquirenti, identificazione), non è possibile per la Cassazione intervenire. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché le doglianze erano ‘meramente in fatto’ e non deducevano un vizio di legittimità reale.
le conclusioni
La sentenza in esame rappresenta un importante monito per la redazione dei ricorsi per cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, che attacchino la struttura logico-giuridica della decisione impugnata. Non è sufficiente contestare genericamente l’utilizzabilità di una prova o esprimere dissenso sulla valutazione del materiale probatorio. È necessario, invece, dimostrare in modo puntuale l’errore di diritto commesso dal giudice o la manifesta illogicità del suo ragionamento, nel rispetto dei rigidi confini del giudizio di legittimità.
Quando un ricorso per cassazione è considerato ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è ritenuto generico quando lamenta l’inutilizzabilità di una prova senza dimostrare che la sua eliminazione sarebbe decisiva per il quadro probatorio complessivo. In altre parole, deve superare la cosiddetta ‘prova di resistenza’, provando che senza quell’elemento la decisione non si reggerebbe.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti di un caso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o valutare diversamente le prove (giudizio di merito). Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato (giudizio di legittimità). Le censure che mirano a una diversa valutazione delle circostanze sono inammissibili.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile e non viene provata l’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.