Inammissibilità Ricorso Cassazione: quando i motivi sono solo apparenti
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più tecnici del processo penale. Con la recente ordinanza n. 24921/2024, la Suprema Corte torna a ribadire i principi fondamentali che governano la specificità dei motivi di ricorso, sanzionando la loro natura generica e ripetitiva. Il caso in esame, relativo al danneggiamento di una vetrina, offre uno spunto prezioso per comprendere quando un’impugnazione, pur formalmente presentata, sia in realtà solo “apparente” e destinata a non superare il vaglio di legittimità.
I Fatti di Causa
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 ottobre 2023. I motivi di doglianza erano essenzialmente due. Con il primo, si lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il danno, consistente nella rottura di una vetrina, doveva considerarsi di lieve entità. Con il secondo motivo, si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante della speciale tenuità del danno (prevista dall’art. 62, n. 4 c.p.), ritenendo ingiustificata la decisione della corte territoriale.
L’analisi della Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per entrambi. La Corte ha sottolineato come il ricorso, per essere ammissibile, debba assolvere una funzione critica e argomentata rispetto alla sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre le stesse questioni già vagliate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’art. 131-bis c.p., i Giudici hanno stabilito che le argomentazioni della difesa costituivano una pedissequa reiterazione di quelle già presentate in appello. La Corte territoriale aveva puntualmente motivato il rigetto, ritenendo che il valore del danno derivante dalla rottura di una vetrina non potesse essere considerato “lieve”. Il ricorso, omettendo di confrontarsi specificamente con tale motivazione, si trasformava in un’impugnazione solo apparente e non specifica.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti, è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione esente da illogicità, spiegando perché non fossero emerse ragioni idonee a giustificare la concessione delle attenuanti. In questo contesto, la Suprema Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che si soffermi su quelli ritenuti decisivi.
Le motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sul principio della specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso è “specifico” non solo quando indica le norme violate, ma soprattutto quando si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata. La semplice riproposizione delle stesse difese, senza un’analisi puntuale delle argomentazioni del giudice d’appello, rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile. La funzione del ricorso per cassazione non è quella di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando il ricorso non svolge questa funzione critica, perde la sua stessa ragione d’essere.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale in tema di impugnazioni: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione scatta ogni qualvolta i motivi siano una mera riproposizione di questioni già decise, senza una critica mirata e specifica al provvedimento impugnato. L’esito del procedimento, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi che si confrontino dialetticamente con la sentenza di merito, anziché limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già disattesi.
Perché il motivo di ricorso sulla particolare tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso non ha formulato una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la lieve entità del danno per la rottura di una vetrina.
Su quali basi la Cassazione ha respinto il motivo sulle attenuanti generiche?
Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica per il diniego. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non deve considerare ogni singolo elemento, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.