Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un concetto fondamentale nel diritto processuale penale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale e reati legati agli stupefacenti, sottolineando come la presentazione di motivi generici o meramente ripetitivi di argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio non possa trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado e in appello per aver opposto resistenza violenta a un assistente di polizia e per la detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla cessione. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la configurabilità del reato di resistenza, la valutazione sulla destinazione della droga e l’eccessività della pena inflitta, con particolare riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 46952 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito dei fatti, poiché il giudizio di legittimità non è una terza istanza di giudizio, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze precedenti. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non fossero conformi ai requisiti richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi principali, ciascuno dei quali evidenzia un vizio specifico del ricorso presentato.
La natura della condotta e il reato di resistenza
Il ricorrente sosteneva che la sua condotta dovesse essere interpretata come un semplice tentativo di ‘divincolamento’ e non come una violenta aggressione. La Corte ha respinto questa tesi, confermando la valutazione dei giudici di merito. La condotta, consistita nello scalciare contro un agente, è stata correttamente qualificata come una violenta aggressione ai danni di un pubblico ufficiale, integrando pienamente il reato previsto dall’art. 337 del codice penale.
L’applicazione della recidiva e la pericolosità sociale
Un punto cruciale del ricorso riguardava la pena e l’applicazione della recidiva. L’imputato lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivo. La Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, evidenziando come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione esauriente e logica. La recidiva è stata giustificata sottolineando la ‘perseveranza’ dell’imputato nell’illecito, un comportamento che dimostra una specifica pericolosità sociale e un’indifferenza verso le punizioni già subite. La motivazione della pena, se aderente a elementi oggettivi e logicamente corretta, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il principio di autosufficienza e la ripetitività dei motivi
La ragione principale dell’ inammissibilità del ricorso in Cassazione risiede nel fatto che i motivi erano ‘riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese’ dai giudici di merito. In pratica, l’imputato ha riproposto le stesse argomentazioni già esaminate e rigettate in appello, senza individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata. Questo trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono denunciare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. La mera riproposizione di argomenti di merito conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Come è stata distinta la condotta dell’imputato da un semplice tentativo di divincolarsi?
La Corte ha stabilito che la condotta dell’imputato, consistita in una violenta aggressione (scalciando) ai danni di un assistente di polizia, non poteva essere considerata un semplice tentativo di divincolamento, ma integrava pienamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale, essendo inoltre assistita da dolo.
Qual è stata la giustificazione per l’applicazione della recidiva?
La Corte d’Appello ha motivato l’applicazione della recidiva sottolineando la ‘perseveranza’ dell’imputato nel commettere illeciti. Questo comportamento è stato ritenuto dimostrativo di una specifica pericolosità sociale e di un’indifferenza verso le punizioni già subite, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.