Inammissibilità ricorso Cassazione: quando il ricorso non supera il vaglio preliminare
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta una delle questioni procedurali più rilevanti nel diritto penale, determinando l’impossibilità per la Suprema Corte di esaminare il merito di un’impugnazione. Una recente ordinanza offre spunti importanti per comprendere i limiti entro cui un ricorso può essere considerato valido. Il caso in esame riguarda due imputati che hanno visto i loro ricorsi respinti prima ancora di una discussione approfondita, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Due soggetti presentavano ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. I motivi addotti miravano a contestare la decisione di secondo grado, sperando in un annullamento o in una revisione della stessa da parte della Suprema Corte.
La Procedura Semplificata e l’Inammissibilità ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha deciso di trattare il caso applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma consente alla Corte di dichiarare un ricorso inammissibile “senza formalità”, ovvero attraverso una procedura semplificata e accelerata, quando i motivi di inammissibilità sono evidenti. In questo contesto, i ricorsi proposti sono stati immediatamente rigettati poiché basati su doglianze che, per loro natura, non potevano essere accolte in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito in modo dettagliato le ragioni alla base della dichiarazione di inammissibilità ricorso Cassazione. I giudici hanno specificato che non sono ammissibili le doglianze relative a:
- Motivi rinunciati: Questioni su cui l’imputato aveva precedentemente rinunciato a insistere.
- Mancata valutazione per il proscioglimento: La contestazione sulla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., che impone il proscioglimento immediato solo in caso di evidenza assoluta dell’innocenza, non è un valido motivo di ricorso se non adeguatamente argomentato nei limiti del giudizio di legittimità.
- Vizi sulla determinazione della pena: Le critiche relative alla quantificazione della sanzione sono inammissibili a meno che non si traducano in una “illegalità della pena”. Ciò si verifica solo quando la sanzione inflitta è diversa per specie da quella prevista dalla legge o è stata determinata fuori dai limiti edittali (minimo e massimo).
Basandosi su un precedente orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019), la Corte ha ribadito che se i motivi del ricorso non rientrano in queste strette categorie, non possono essere esaminati nel merito.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi. Questa pronuncia ha comportato due conseguenze significative per i ricorrenti: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di formulare motivi di ricorso specifici e giuridicamente ammissibili per evitare non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici.
Per quali ragioni principali un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se si fonda su motivi rinunciati, su una generica contestazione della mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., o su vizi relativi alla determinazione della pena che non si traducono in una sanzione illegale (cioè diversa da quella prevista per legge o fuori dai limiti edittali).
Cosa significa che un ricorso viene dichiarato inammissibile ‘senza formalità’?
Significa che la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, può utilizzare una procedura accelerata e semplificata per decidere sul ricorso quando la sua inammissibilità appare manifesta, senza necessità di un’udienza pubblica o di una discussione approfondita.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in quattromila euro, da versare alla Cassa delle ammende.