Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Riproporre le Stesse Difese Non Paga
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 45405/2023 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando un principio fondamentale: non si può accedere al giudizio di legittimità riproponendo semplicemente le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. L’analisi del caso in esame, che riguarda una condanna per il delitto di cui all’art. 483 c.p., evidenzia le ragioni che portano a una dichiarazione di inammissibilità ricorso cassazione e le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di un imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, basando l’impugnazione su un unico motivo: la contestazione del mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
L’Unico Motivo di Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
Il fulcro del ricorso verteva esclusivamente sulla richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., una norma che consente di escludere la punibilità per reati che, pur essendo stati commessi, presentano un’offesa minima e un comportamento non abituale. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere tale beneficio.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere questa doglianza, dichiarando l’inammissibilità ricorso cassazione. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa del motivo presentato: esso non sollevava nuovi profili di illegittimità della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre, in modo meramente riproduttivo, le stesse obiezioni già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha spiegato che la Corte territoriale (la Corte d’Appello di Milano) aveva già esaminato adeguatamente i profili difensivi relativi all’applicazione dell’art. 131-bis. I giudici di secondo grado avevano disatteso tali argomenti con motivazioni considerate dalla Cassazione corrette e logiche.
Di conseguenza, il ricorso non faceva altro che ripresentare le medesime questioni senza attaccare in modo specifico e pertinente la logicità o la correttezza giuridica del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse tesi difensive, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Un ricorso che non adempie a questa funzione è, per sua natura, inammissibile.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio procedurale cruciale: per accedere validamente al giudizio della Corte di Cassazione, è necessario formulare censure specifiche contro la sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità (come violazione di legge o vizi di motivazione) e non limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già valutati. La dichiarazione di inammissibilità ricorso cassazione non solo chiude definitivamente il processo, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di strutturare il ricorso per cassazione in modo tecnicamente corretto, pena conseguenze negative sia dal punto di vista processuale che economico.
Per quale motivo il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente riproduttivo di profili e obiezioni già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con argomenti corretti e logici.
Qual era l’unico argomento presentato nel ricorso?
L’unico motivo di ricorso contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.