Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34058 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione. Il caso esaminato riguarda un imputato condannato per frode in commercio e falso, il cui ricorso è stato respinto perché le censure sollevate, relative all’incompatibilità di un giudice onorario e alla prescrizione dei reati, sono state giudicate non solo generiche ma anche manifestamente infondate.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Trapani che in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo per reati previsti dagli articoli 515 (frode nell’esercizio del commercio) e 482 (falsità materiale commessa dal privato) del codice penale. Contro la sentenza d’appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su due principali argomentazioni.
I Motivi del Ricorso: Incompatibilità e Prescrizione
Il ricorso si fondava su due pilastri principali, entrambi mirati a demolire la validità delle sentenze precedenti.
La Presunta Incompatibilità del Giudice Onorario
Il primo motivo lamentava la nullità della sentenza di primo grado. Secondo la difesa, il giudice onorario che aveva emesso la sentenza si trovava in una condizione di incompatibilità, in quanto ricopriva anche il ruolo di funzionario di cancelleria presso lo stesso tribunale. Questa doppia veste, a dire del ricorrente, ne avrebbe inficiato la capacità di esercitare le funzioni giurisdizionali in modo imparziale.
L’Eccezione di Prescrizione dei Reati
Il secondo motivo sollevava la questione della prescrizione. La difesa sosteneva che il tempo necessario per estinguere entrambi i reati contestati fosse già decorso al momento del giudizio d’appello, chiedendo quindi l’annullamento della condanna per questo motivo.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa sull’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, che l’atto di impugnazione contenga l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a supporto. Secondo i giudici, il ricorrente si è limitato a enunciare i problemi senza argomentarli adeguatamente.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziandone la manifesta infondatezza.
L’Insussistenza dell’Incompatibilità
In merito al primo motivo, la Corte ha chiarito che le cause di incompatibilità per i magistrati onorari sono tassativamente elencate nell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 116 del 2017. In tale elenco non figura la qualifica di funzionario di cancelleria. Di conseguenza, la posizione del giudice di primo grado era pienamente compatibile con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali. L’eccezione era, pertanto, priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Il Calcolo della Prescrizione: Un Errore di Valutazione
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha riesaminato il calcolo dei termini di prescrizione. Per il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), commesso nel 2015, il termine massimo di prescrizione, tenuto conto della recidiva contestata e degli atti interruttivi, è di dieci anni. La scadenza sarebbe quindi nel 2025, ben oltre la data della sentenza d’appello. Analogo ragionamento è stato applicato al reato di falso (art. 482 c.p.), i cui termini sarebbero scaduti nel 2024, ma comunque dopo la pronuncia della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ricordato che nel corso del processo di primo grado vi erano state delle sospensioni del termine di prescrizione che allungavano ulteriormente i tempi. La censura del ricorrente era quindi basata su un calcolo palesemente errato.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione, per essere esaminato nel merito, deve essere specifico e non limitarsi a mere enunciazioni. L’inammissibilità del ricorso in cassazione scatta quando i motivi sono generici o manifestamente infondati, come nel caso di specie. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare impugnazioni ben argomentate, basate su solide ragioni di fatto e di diritto, per evitare una declaratoria di inammissibilità che comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non rispetta il requisito di specificità previsto dall’art. 581 c.p.p., ovvero quando si limita a enunciare una presunta violazione di legge senza indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sosterrebbero.
Essere un funzionario di cancelleria nello stesso tribunale rende un giudice onorario incompatibile?
No. Secondo la sentenza, che si basa sull’art. 5 del D.Lgs. 116/2017, la qualifica di funzionario di cancelleria non rientra nell’elenco tassativo delle cause di incompatibilità previste per l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario.
Come si calcola la prescrizione in presenza di recidiva e atti interruttivi?
In presenza di atti interruttivi e della recidiva contestata (in questo caso, specifica e reiterata), il termine di prescrizione di base non può essere superato di oltre due terzi. Per un reato con un termine base di sei anni, ad esempio, il termine massimo diventa di dieci anni.