Impugnazione Tardiva: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Nel mondo della giustizia, il tempo è un fattore cruciale. I termini processuali non sono semplici indicazioni, ma veri e propri pilastri che garantiscono la certezza del diritto e il corretto svolgimento dei procedimenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso a causa di una impugnazione tardiva. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere le gravi conseguenze del mancato rispetto delle scadenze legali.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Torino, che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso a una persona. Tale provvedimento era stato depositato in cancelleria il 26 ottobre 2023 e, nella stessa data, notificato sia all’imputata che al suo difensore.
Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, il ricorso veniva presentato solo il 4 dicembre 2023, ben oltre il termine previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, non ha avuto dubbi nel dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni sollevate dal ricorrente contro la revoca del beneficio, ma si è fermata a una valutazione preliminare, di carattere puramente procedurale: il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione.
Le Motivazioni: L’Importanza della Tempistica nell’Impugnazione
La motivazione della Corte è cristallina e si fonda su un principio cardine della procedura penale. L’articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale stabilisce che il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi a seguito di procedimento camerale è di quindici giorni.
Nel caso di specie, il termine iniziava a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza, avvenuta il 26 ottobre 2023. Di conseguenza, la scadenza ultima per presentare il ricorso era fissata a quindici giorni da quella data. Il ricorso, depositato il 4 dicembre 2023, è stato quindi considerato una impugnazione tardiva, in quanto presentato ben dopo lo spirare del termine perentorio.
La tardività dell’impugnazione è un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare le ragioni del ricorso, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale, ha disposto la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ulteriore sanzione è motivata dalla ‘colpa’ connessa alla presentazione di un ricorso palesemente irregolare, come quello tardivo.
Questa ordinanza serve da monito: nel processo penale, la forma e i tempi sono sostanza. Il rispetto scrupoloso dei termini di impugnazione è un requisito essenziale per poter far valere le proprie ragioni davanti a un giudice. Un errore su questo punto, come dimostra il caso in esame, può precludere ogni possibilità di difesa e comportare significative conseguenze economiche.
Qual è il termine per impugnare un’ordinanza emessa in un procedimento camerale penale?
Secondo l’art. 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, il termine per l’impugnazione è di quindici giorni.
Cosa succede se un ricorso viene presentato dopo la scadenza del termine?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che il giudice non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare che l’impugnazione è tardiva e quindi irricevibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.