Impugnazione Ordinanze Interlocutorie: Quando è Inammissibile?
L’ordinamento processuale penale stabilisce regole precise per garantire un corretto e ordinato svolgimento del processo. Una di queste riguarda l’impugnazione delle ordinanze interlocutorie, ovvero quei provvedimenti emessi dal giudice nel corso del giudizio per risolvere questioni procedurali. Con l’ordinanza n. 9957/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: tali ordinanze non possono essere appellate immediatamente, ma solo insieme alla sentenza che conclude il grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale a carico di un’imputata, avviato a seguito della querela sporta da una società a responsabilità limitata. Durante le fasi preliminari del giudizio, la difesa dell’imputata ha sollevato due eccezioni per contestare la regolarità della querela. In particolare, si dubitava della sussistenza del potere di rappresentanza della persona fisica che aveva sporto la querela in nome della società e del potere del soggetto che l’aveva materialmente depositata. Il Tribunale, con un’ordinanza, ha rigettato entrambe le eccezioni, ritenendo la querela pienamente valida.
Il Ricorso per Cassazione e le Ragioni dell’Impugnazione
Contro questa ordinanza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione. I motivi del ricorso erano essenzialmente due:
- Violazione di legge sulla rappresentanza: Si lamentava che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto valida la querela nonostante la persona che l’aveva presentata, pur qualificandosi come amministratore delegato, non avesse specificato l’origine dei suoi poteri di rappresentanza legale della società.
- Irregolarità del deposito: Si contestava la decisione del Tribunale di considerare regolare il deposito della querela, anche in questo caso con una motivazione ritenuta carente o addirittura inesistente.
La Regola sull’Impugnazione delle Ordinanze Interlocutorie
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’articolo 586, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, salvo diverse disposizioni di legge, le ordinanze emesse durante le fasi preliminari o nel corso del dibattimento possono essere impugnate soltanto unitamente all’impugnazione contro la sentenza finale. Si parla, in questi casi, di impugnazione differita.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che la possibilità di contestare l’ordinanza del Tribunale non è negata in assoluto, ma è semplicemente posticipata. L’ordinamento, prevedendo un potere di impugnazione specifico, sebbene differito al momento della sentenza, esclude la possibilità di un’impugnazione immediata e autonoma. Attaccare l’ordinanza prima della conclusione del giudizio di merito costituisce un’iniziativa processuale non consentita dalla legge.
Di conseguenza, il ricorso è stato considerato proposto contro un provvedimento non impugnabile in quel momento, una delle cause di inammissibilità previste dall’art. 591 del codice di procedura penale. La decisione è stata presa con procedura semplificata (de plano), come previsto per i ricorsi manifestamente inammissibili.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma con chiarezza il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e la regola generale dell’impugnazione differita per i provvedimenti interlocutori. L’obiettivo del legislatore è quello di evitare la frammentazione del processo e di prevenire manovre dilatorie che potrebbero rallentare la definizione del giudizio. Le questioni procedurali, come la validità di una querela, devono essere risolte e, se del caso, riesaminate nel contesto dell’appello contro la decisione finale sul merito. Per la ricorrente, l’aver proposto un ricorso inammissibile ha comportato non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nell’aver intrapreso un’azione legale priva dei presupposti di legge.
È possibile impugnare immediatamente un’ordinanza che rigetta un’eccezione sulla validità di una querela?
No, secondo la Corte di Cassazione un’ordinanza di questo tipo è un provvedimento interlocutorio. In base all’art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza che conclude quel grado di giudizio, a pena di inammissibilità.
Cosa si intende per ‘impugnazione differita’?
L’impugnazione differita è il principio secondo cui la possibilità di contestare un provvedimento emesso durante il processo (come un’ordinanza interlocutoria) è posticipata al momento dell’eventuale impugnazione contro la decisione finale sul merito della causa (la sentenza).
Quali sono le conseguenze se si propone un ricorso contro un provvedimento non impugnabile?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e, qualora venga ravvisata una colpa, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.