Guida sotto stupefacenti: Test Valido Anche Senza Omologazione Specifica
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6281 del 2024, ha affrontato una questione cruciale in materia di guida sotto stupefacenti: la validità dei test preliminari su fluido orale, i cosiddetti “dogometri”, anche in assenza di una procedura di omologazione formale analoga a quella prevista per gli etilometri. La decisione conferma che la prova dello stato di alterazione può basarsi su un quadro indiziario solido, che include l’esito del test, la testimonianza degli operatori e le condizioni psico-fisiche del conducente.
Il Caso: Controllo Notturno e Test Positivo al THC
Il procedimento nasce da un controllo stradale effettuato dalla Polizia di Stato a Bressanone. Un giovane automobilista, fermato alle 2:15 di notte, veniva sottoposto a un accertamento qualitativo preliminare su fluido orale tramite un apparecchio “screening Alere DDS2”. L’esito risultava positivo al THC.
Successivamente, venivano prelevati campioni salivari per analisi più approfondite e il conducente veniva sottoposto a una valutazione clinica. Durante questa fase, egli stesso ammetteva di fare uso quotidiano di cannabis, un dato poi confermato dagli esiti delle analisi. Sulla base di questi elementi, il conducente veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 187 del Codice della Strada.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione articolandolo su quattro motivi principali:
La Questione del “Dogometro”: Omologazione e Taratura
Il primo motivo, e il più rilevante, contestava l’affidabilità del test a causa della mancata omologazione e taratura periodica dell’apparecchio, sollevando una questione di legittimità costituzionale in analogia con quanto stabilito per etilometri e autovelox.
La Prova dell’Alterazione Psico-Fisica nella guida sotto stupefacenti
Il secondo motivo lamentava una motivazione insufficiente riguardo alla prova effettiva dello stato di alterazione psico-fisica. Secondo la difesa, la condanna si basava su un quadro probatorio debole, in particolare sulla sola ammissione di uso abituale di cannabis, senza elementi fattuali concreti che dimostrassero un’alterazione al momento della guida.
La Richiesta di Esclusione della Punibilità
Con il terzo motivo, si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Sanzione Accessoria
Infine, il quarto motivo criticava la mancata riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso nel suo complesso inammissibile, confermando la condanna e respingendo tutte le censure difensive.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa. Sul tema centrale dell’omologazione del dispositivo, i giudici hanno evidenziato come la sentenza d’appello avesse già accertato, sulla base della testimonianza del medico della Polizia, che l’apparecchio era perfettamente funzionante, veniva regolarmente tarato ogni anno e, soprattutto, disponeva di un sistema di auto-taratura e auto-omologazione ad ogni utilizzo. Di fronte a queste prove concrete di affidabilità, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante per il caso di specie.
Per quanto riguarda la prova dello stato di alterazione, la Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato non solo l’esito positivo del test, ma anche le “dispercezioni del comportamento” manifestate dall’imputato al momento del controllo, che deponevano per un’alterazione concreta e attuale. L’insieme di questi elementi (test, sintomi e ammissione) costituiva un quadro probatorio più che sufficiente.
Il motivo sulla particolare tenuità del fatto è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva negato il beneficio in ragione della gravità del fatto: l’imputato guidava di notte, in stato di alterazione e con altre persone a bordo, creando un pericolo significativo per la sicurezza stradale.
Infine, il quarto motivo sulla sanzione accessoria è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio, e non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: per la condanna per guida sotto stupefacenti, non è necessaria una certificazione di omologazione formale del test preliminare se la sua affidabilità è dimostrata in altro modo. La prova si costruisce attraverso una valutazione complessiva di più elementi: il risultato dello strumento, le condizioni sintomatiche del conducente osservate dagli agenti e dal personale medico, e le sue stesse ammissioni. La decisione sottolinea inoltre che la gravità della condotta, valutata in base a circostanze come la guida notturna e la presenza di passeggeri, preclude l’applicazione di benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Un test per stupefacenti (“dogometro”) è valido anche se non ha un’omologazione formale come quella prevista per gli etilometri?
Sì. Secondo la sentenza, se viene provato che l’apparecchio è perfettamente funzionante, regolarmente tarato e si auto-calibra, la sua affidabilità è garantita. La mancanza di una norma specifica sull’omologazione non rende di per sé inattendibile il risultato, soprattutto se corroborato da altri elementi.
L’ammissione di uso quotidiano di cannabis è sufficiente per provare lo stato di alterazione alla guida?
No, da sola non è sufficiente, ma è un elemento importante. La Corte ha ritenuto provata la responsabilità perché, oltre all’esito positivo del test e all’ammissione, un medico aveva riscontrato “dispercezioni del comportamento” che indicavano uno stato di alterazione concreto al momento del fatto.
È possibile chiedere l’applicazione della “particolare tenuità del fatto” (art. 131-bis c.p.) per il reato di guida sotto stupefacenti?
Sì, è possibile chiederla, ma la sua applicazione dipende dalla gravità del fatto. In questo caso, la Corte ha negato l’applicazione perché l’imputato guidava di notte, in stato di alterazione e con altre persone a bordo, circostanze che rendono il fatto non “particolarmente tenue”.