Guida senza patente: ricorso generico e condanna confermata
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di guida senza patente recidiva, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti per la contestazione dell’aggravante e sui criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione. La pronuncia sottolinea come la genericità dei motivi di ricorso ne comporti l’inevitabile inammissibilità, confermando la decisione dei giudici di merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per il reato di guida senza patente, commesso per la terza volta. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la sentenza lamentando una violazione di legge in relazione all’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada, con particolare riferimento alla sanzione detentiva applicata e al trattamento sanzionatorio complessivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati, in quanto privi della necessaria specificità e del tutto assertivi. Secondo la Corte, il ricorrente non ha mosso una critica analitica e puntuale alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione generica che non è consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni: la recidiva nella guida senza patente
Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su due punti principali.
In primo luogo, viene ribadita la correttezza della sentenza della Corte di Appello nel considerare la recidiva. I giudici hanno specificato che, ai fini della configurazione del reato di guida senza patente nel biennio (ai sensi del comma 15 dell’art. 116 C.d.S.), non è necessario l’accertamento di un precedente reato. È invece sufficiente l’accertamento definitivo di un precedente illecito amministrativo della stessa natura. Questa precisazione deriva dalla depenalizzazione dell’ipotesi base di guida senza patente.
In secondo luogo, la Corte ha validato il trattamento sanzionatorio applicato. I giudici di merito avevano correttamente valutato non solo la specifica antidoverosità della condotta, essendo la terza condanna per lo stesso fatto, ma anche la personalità dell’imputato. Quest’ultima è stata definita connotata da un’elevata capacità a delinquere, tenuto conto dei suoi precedenti penali per fatti di particolare gravità. Tale valutazione complessiva ha giustificato la sanzione irrogata.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida due principi fondamentali. Il primo, di natura procedurale, riguarda l’onere di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione: non basta contestare genericamente una decisione, ma è necessario confrontarsi in modo critico e dettagliato con la sua motivazione. Il secondo, di natura sostanziale, chiarisce che la recidiva nel reato di guida senza patente si configura anche in presenza di una precedente violazione amministrativa definitiva, senza che sia richiesta una precedente condanna penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, a causa dell’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Per essere condannati per guida senza patente recidiva, è necessaria una precedente condanna penale?
No, secondo l’ordinanza, per la recidiva nel biennio è sufficiente l’accertamento definitivo di un precedente illecito amministrativo, non essendo richiesto un precedente reato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e assertivi, privi di una critica specifica e analitica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per determinare la pena?
Il giudice ha considerato la specifica antidoverosità della condotta (terza condanna per lo stesso fatto), un sistema di agire non rispettoso della legge e la personalità dell’imputato, caratterizzata da un’elevata capacità a delinquere e da precedenti penali per fatti gravi.