Il Furto Tentato: Quando la Sorveglianza non Basta
Il furto tentato è un reato che si verifica quando una persona cerca di rubare qualcosa, ma non riesce a completare l’azione per motivi indipendenti dalla sua volontà. La giurisprudenza, ovvero l’insieme delle decisioni dei giudici, chiarisce spesso i confini di questo tipo di reato e le circostanze che possono aggravarlo o attenuarlo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio un caso di furto tentato in un supermercato, fornendo importanti chiarimenti sull’applicazione di alcune aggravanti, come l’esposizione alla pubblica fede, e sulla valutazione del danno di lieve entità.
Un Caso di Furto Tentato in Supermercato
Una donna, che chiameremo l’Imputata, ha tentato di rubare due tranci di prosciutto da un supermercato. L’Imputata ha nascosto la merce in una borsa con un doppio fondo. Un addetto alla sicurezza del supermercato l’ha notata, poiché la conosceva già per precedenti episodi simili. Il vigilante ha seguito l’Imputata, ma l’ha persa di vista per un breve periodo. Non ha potuto vedere il momento esatto in cui la merce è stata occultata. Per accertarsi del furto, l’addetto ha dovuto controllare gli scaffali. Il supermercato non aveva un sistema di videosorveglianza continuo. Quando la polizia è arrivata, l’Imputata ha tentato di fuggire e ha abbandonato la borsa. I giudici di primo e secondo grado hanno condannato l’Imputata per furto tentato, applicando alcune aggravanti e negando un’attenuante.
L’Aggravante dell’Esposizione alla Pubblica Fede: Non Basta un Controllo Saltuario
L’Imputata ha contestato l’applicazione dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede (Art. 625 n. 7 Codice Penale). Questa aggravante si applica quando un bene è esposto al pubblico, ma non è sotto una sorveglianza così costante e diretta da impedire il furto. La difesa sosteneva che la presenza di un addetto alla sicurezza escludesse questa aggravante. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che il controllo del vigilante non era stato continuo. L’addetto aveva perso di vista l’Imputata e non aveva potuto verificare l’occultamento della merce. La sua attenzione era stata casuale, non frutto di un sistema di monitoraggio efficace e ininterrotto. Pertanto, la merce era comunque esposta al rischio di furto, e l’aggravante è stata correttamente applicata.
Il Danno di Lieve Entità nel Furto Tentato: La Valutazione del Giudice
L’Imputata ha anche cercato di ottenere l’applicazione dell’attenuante del danno di lieve entità (Art. 62 n. 4 Codice Penale). Questa attenuante riduce la pena se il danno causato dal furto è considerato di scarso valore. Nel caso specifico, il valore della merce che l’Imputata aveva tentato di rubare era di 70,85 euro. La Corte ha ritenuto che questo valore non fosse
Cosa si intende per “furto tentato”?
Il furto tentato si verifica quando una persona compie azioni dirette a rubare qualcosa, ma il furto non si completa per motivi indipendenti dalla sua volontà, come l’intervento di un addetto alla sicurezza o delle forze dell’ordine.
L’esistenza di un addetto alla sicurezza esclude sempre l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede?
No, l’aggravante non viene esclusa se la sorveglianza, pur presente, non è costante e continua, e quindi non è sufficiente a impedire il furto in modo efficace. Se il controllo è saltuario, l’aggravante può comunque applicarsi.
Qual è il limite per considerare un danno “di lieve entità” in un furto?
Non esiste un limite fisso e predeterminato. La valutazione spetta al giudice, che considera il valore della merce rubata o che si intendeva rubare. Un valore di circa 70 euro, come nel caso esaminato, è stato ritenuto non irrisorio e quindi non sufficiente per applicare l’attenuante.