Furto aggravato: non sempre procedibile d’ufficio dopo la Riforma Cartabia
Con la recente Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), il regime di procedibilità per il delitto di furto ha subito importanti modifiche. Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto cruciale: la presenza di un’aggravante non garantisce automaticamente la procedibilità d’ufficio. Il caso in esame riguarda un furto aggravato di energia elettrica e la sottile, ma decisiva, distinzione tra le diverse circostanze previste dalla legge.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da un ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello avverso una sentenza che dichiarava il non doversi procedere nei confronti di un’imputata per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Il Tribunale di primo grado aveva condannato l’imputata, riconoscendo l’aggravante del mezzo fraudolento e quella di aver commesso il fatto su cose esposte a pubblica fede. A seguito della Riforma Cartabia, che ha reso il furto semplice procedibile a querela, la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’azione penale non potesse proseguire in assenza della querela della persona offesa.
Il Procuratore Generale, nel suo ricorso alla Cassazione, sosteneva che il reato dovesse essere comunque procedibile d’ufficio, in quanto il furto di energia elettrica riguarda una cosa destinata a pubblico servizio, un’altra ipotesi dell’aggravante prevista dall’art. 625, n. 7, del codice penale.
La Procedibilità del Furto Aggravato secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un’attenta analisi di ciò che è stato effettivamente deciso e contestato nel giudizio di primo grado e sulle precise novità introdotte dalla Riforma.
Le motivazioni
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato un punto fondamentale: la sentenza di primo grado, non impugnata all’epoca dal pubblico ministero, aveva fondato la condanna per il furto aggravato esplicitamente sull’ipotesi delle ‘cose esposte alla pubblica fede’ e non su quella delle ‘cose destinate a pubblico servizio’.
La Riforma Cartabia ha modificato l’art. 624, comma 3, del codice penale. Oggi, il furto è procedibile d’ufficio se ricorre una delle circostanze dell’articolo 625, numero 7, ad eccezione del caso in cui il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede. Poiché la condanna originaria si basava proprio su quest’ultima aggravante, il reato, per effetto della nuova legge, è diventato procedibile solo a querela di parte. L’assenza di tale querela ha quindi reso improcedibile l’azione penale, come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale nell’applicazione delle nuove norme sulla procedibilità. Non è sufficiente che un fatto possa astrattamente integrare un’aggravante che consente la procedibilità d’ufficio; è necessario che quella specifica aggravante sia stata formalmente contestata e ritenuta nella sentenza di merito. Nel caso specifico, il riferimento del Tribunale era solo all’esposizione a pubblica fede, circostanza che la Riforma ha escluso dal novero di quelle che mantengono la procedibilità d’ufficio. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, consolidando l’interpretazione restrittiva della nuova normativa.
Dopo la Riforma Cartabia, il furto aggravato è sempre procedibile d’ufficio?
No. La procedibilità d’ufficio è mantenuta per diverse aggravanti, ma è stata esclusa per quella specifica del furto commesso su cose esposte alla pubblica fede (art. 625, n. 7, prima parte, c.p.). In questo caso, è necessaria la querela della persona offesa.
Perché il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza di primo grado, mai impugnata dalla Procura, aveva qualificato il fatto come furto aggravato dalla circostanza dell’esposizione a pubblica fede. Poiché la Riforma Cartabia ha reso questa specifica ipotesi di furto procedibile a querela, e la querela mancava, l’azione penale non poteva proseguire.
Qual è la differenza tra furto su ‘cose destinate a pubblico servizio’ e ‘cose esposte alla pubblica fede’ ai fini della procedibilità?
Secondo la nuova formulazione dell’art. 624 c.p., il furto commesso su cose destinate a pubblico servizio (es. cavi elettrici di una rete pubblica) rimane procedibile d’ufficio. Invece, il furto commesso su cose semplicemente esposte alla pubblica fede (es. un contatore accessibile dall’esterno) è diventato procedibile a querela.