Furto aggravato: Il danno alla proprietà esclude l’attenuante del danno lieve
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di furto aggravato: la valutazione del danno ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. deve considerare non solo il valore economico dei beni sottratti, ma anche qualsiasi altro pregiudizio patrimoniale causato dalla condotta criminale, come i danni a porte o finestre.
I fatti del processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto, aggravato dall’uso della violenza sulle cose (effrazione). L’imputato si era introdotto in un esercizio pubblico dopo aver forzato la porta d’ingresso, sottraendo dal fondo cassa la somma di 120 euro. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello lo avevano ritenuto responsabile, condannandolo a sei mesi di reclusione e 120 euro di multa.
I motivi del ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali:
- Mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità: secondo la difesa, la somma sottratta (120 euro) era di per sé esigua e avrebbe dovuto giustificare l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale.
- Vizio di motivazione sulla pena: il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse confermato la pena decisa in primo grado senza un’adeguata motivazione autonoma, ma con un semplice rinvio alla sentenza precedente.
Le motivazioni della Cassazione sul furto aggravato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi.
Sull’attenuante del danno lieve
I giudici hanno chiarito che il primo motivo era infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’attenuante, non perché la somma di 120 euro non fosse minima, ma perché l’azione delittuosa aveva causato un danno ulteriore: il danneggiamento della porta del locale. Il concetto di “danno” nell’ambito del furto aggravato non si limita al valore della refurtiva, ma abbraccia l’intera diminuzione patrimoniale subita dalla vittima. L’effrazione, quindi, essendo un danno economico aggiuntivo, impedisce di qualificare il pregiudizio complessivo come di “speciale tenuità”.
Sulla determinazione della pena
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Suprema Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato la decisione sulla pena. Non si era limitata a un mero rinvio, ma aveva valutato la personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali per reati della stessa specie. Questa valutazione ha giustificato la scelta di non far prevalere le attenuanti generiche già concesse sulla recidiva, confermando la congruità della pena inflitta.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: per poter applicare l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il giudice deve compiere una valutazione complessiva degli effetti economici negativi derivanti dal reato. Se l’azione criminosa, oltre alla sottrazione di beni di modesto valore, provoca anche danni materiali a strutture o beni (come nel caso di un furto aggravato da effrazione), il pregiudizio totale subito dalla persona offesa non può essere considerato lieve. Di conseguenza, il reo non potrà beneficiare dello sconto di pena previsto dalla legge per i danni di minima entità.
Perché il furto di una piccola somma può non beneficiare dell’attenuante del danno di lieve entità?
Perché la valutazione del danno non si limita al valore della refurtiva, ma deve includere tutti i pregiudizi economici causati, come i danni materiali a porte, serrature o altre strutture. Se il danno complessivo non è di speciale tenuità, l’attenuante non può essere concessa.
Come viene valutata la congruità della pena in appello?
La Corte d’Appello deve fornire una motivazione adeguata, che può anche richiamare la sentenza di primo grado, ma deve soprattutto tenere conto di elementi specifici come la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali, specialmente nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti come la recidiva.
Cosa si intende per ricorso meramente riproduttivo e perché è inammissibile?
Un ricorso è “meramente riproduttivo” quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza contestare specificamente le ragioni della decisione impugnata. È causa di inammissibilità perché non solleva nuove questioni di diritto né evidenzia vizi logici nel ragionamento del giudice d’appello.