Finalità di Spaccio: Quando la Confessione Rende Inutile il Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24230 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di stupefacenti, chiarendo come la prova della finalità di spaccio non dipenda esclusivamente dalla quantità di droga posseduta. In questo caso, è stata la confessione dell’imputato a risultare decisiva, rendendo il suo ricorso manifestamente infondato.
I Fatti del Caso
Un detenuto è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per detenzione ai fini di spaccio di una modica quantità di hashish (2,7 grammi). La sostanza era stata introdotta in carcere. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una motivazione illogica e carente da parte dei giudici di merito nel ritenere provata la destinazione della droga allo spaccio e non all’uso personale.
La Valutazione della finalità di spaccio
Il cuore della questione giuridica riguarda i criteri per distinguere l’uso personale dalla detenzione finalizzata alla cessione a terzi. La giurisprudenza costante, richiamata anche in questa ordinanza, ha più volte specificato che la valutazione deve essere globale e tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso.
Oltre il Dato Quantitativo
Il superamento dei limiti di quantità previsti dalla legge (il cosiddetto ‘limite tabellare’) non crea una presunzione automatica di spaccio. È un indizio importante, la cui rilevanza cresce con l’aumentare delle dosi ricavabili, ma deve essere corroborato da altri elementi. Tra questi rientrano:
- Le modalità di presentazione e confezionamento della sostanza.
- Il ritrovamento di strumenti per il taglio o la pesatura.
- Altre circostanze dell’azione che possano escludere una finalità puramente personale.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico e argomentato la motivazione della sentenza impugnata. Questo vizio, definito ‘aspecificità del motivo’, rende l’impugnazione non scrutinabile nel merito.
In secondo luogo, e in maniera decisiva, i giudici hanno evidenziato il valore confessorio delle dichiarazioni rese dall’imputato stesso. Egli aveva ammesso agli agenti di essersi fatto portare l’hashish in carcere con lo scopo preciso di scambiarlo con altri detenuti per ottenere in cambio generi alimentari. Questa ammissione ha reso palese l’intenzione di cedere la sostanza a terzi, integrando pienamente la finalità di spaccio. La motivazione dei giudici di merito, che avevano escluso la finalità meramente ‘immaginaria’ di cessione basandosi sulla chiara intenzione di scambio manifestata, è stata ritenuta logica, congrua e immune da vizi.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che, per accertare la finalità di spaccio, la confessione dell’imputato può assumere un valore probatorio determinante, anche a fronte di un quantitativo di droga esiguo. L’intenzione di barattare o scambiare la sostanza stupefacente, anche per beni di modico valore come generi alimentari, è sufficiente a configurare il reato. La decisione sottolinea inoltre un importante principio processuale: il ricorso in Cassazione deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata e non una mera riproposizione di difese già valutate e respinte.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile per aspecificità?
Secondo la Corte, un ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con le motivazioni della decisione impugnata.
La quantità di droga posseduta è l’unico elemento per determinare la finalità di spaccio?
No. La sentenza chiarisce che il dato quantitativo, pur essendo un indizio, non è sufficiente da solo a determinare la destinazione allo spaccio. Il giudice deve valutare globalmente tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, come le modalità di presentazione della sostanza e altre circostanze dell’azione.
Ammissione di voler scambiare una piccola quantità di droga per del cibo può configurare il reato di spaccio?
Sì. L’ordinanza afferma che la confessione di voler cedere la droga in cambio di altri beni, in questo caso generi alimentari, manifesta una chiara intenzione di scambio. Questa volontà è sufficiente a integrare la finalità di spaccio, escludendo che la detenzione fosse per uso meramente personale.