Espulsione Straniero: La Cassazione Annulla Sentenza di Patteggiamento per Omessa Valutazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17122 del 2024, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di misure di sicurezza: la valutazione della pericolosità sociale è un passaggio ineludibile per l’applicazione dell’espulsione straniero, anche in caso di patteggiamento. La pronuncia scaturisce dal ricorso del Procuratore Generale contro una sentenza che aveva omesso qualsiasi statuizione su tale misura, pur in presenza di gravi reati in materia di stupefacenti.
I Fatti del Caso
Il procedimento originario vedeva tre cittadini stranieri imputati per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, aggravati ai sensi degli articoli 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. 309/90. Gli imputati avevano definito la loro posizione attraverso un accordo sulla pena (il cosiddetto “patteggiamento”), ratificato dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Brescia.
Tuttavia, la sentenza emessa all’esito del patteggiamento non conteneva alcuna menzione riguardo alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, prevista come obbligatoria dall’art. 86 dello stesso d.P.R. 309/90 per i reati contestati.
Il Ricorso e la Misura di Sicurezza dell’Espulsione Straniero
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando proprio la mancata applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione straniero. Secondo il ricorrente, il giudice del patteggiamento aveva violato la legge omettendo di valutare i presupposti per l’applicazione di una misura che, sebbene non più automatica, richiede una specifica e motivata valutazione da parte del giudice.
La questione centrale ruota attorno all’interpretazione dell’art. 86 d.P.R. 309/90, soprattutto alla luce dell’intervento della Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 58 del 1995. Con quella decisione, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui obbligava il giudice a disporre l’espulsione senza un preventivo accertamento della concreta pericolosità sociale del condannato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, fornendo una chiara ricostruzione dei doveri del giudice in questi casi.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che una sentenza di patteggiamento che omette l’applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria per legge è pienamente ricorribile per cassazione. Questo principio, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, garantisce il controllo di legalità anche sugli esiti dei riti alternativi.
Nel merito, la Corte ha sottolineato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, l’espulsione non è più un automatismo sanzionatorio. Il giudice ha il dovere di accertare, caso per caso, se sussista o meno la pericolosità sociale dell’imputato. Questa valutazione deve basarsi sui parametri indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, precedenti penali, condotta di vita, etc.).
Nel caso specifico, la sentenza impugnata era completamente silente sul punto. Il GIP si era limitato a verificare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena concordata, tralasciando del tutto l’analisi sulla pericolosità sociale degli imputati e sulla conseguente applicabilità della misura di sicurezza dell’espulsione.
Questa omissione costituisce un vizio di legge che inficia la validità della decisione.
Le Conclusioni
Sulla base di queste argomentazioni, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata. Tuttavia, l’annullamento è stato disposto “con rinvio” e limitatamente alla questione omessa. Ciò significa che il caso torna al Tribunale di Brescia, dove un altro giudice dovrà procedere a un nuovo giudizio, focalizzato esclusivamente sulla valutazione della pericolosità sociale degli imputati.
All’esito di questo nuovo esame, il giudice dovrà decidere motivatamente se applicare o meno la misura di sicurezza dell’espulsione straniero a pena espiata. La sentenza riafferma con forza che il patteggiamento, pur essendo un rito basato sull’accordo tra le parti, non esonera il giudice dal compiere tutte le valutazioni di legge, specialmente quando sono in gioco misure che incidono profondamente sulla libertà personale e sullo status giuridico dell’individuo.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento che non applica una misura di sicurezza?
Sì, è possibile se la misura di sicurezza è prevista come obbligatoria dalla legge in relazione al tipo di reato contestato. In questo caso, l’omessa applicazione o valutazione costituisce un errore di diritto che rende la sentenza appellabile.
L’espulsione dello straniero condannato per reati di droga è automatica?
No. A seguito della sentenza n. 58/1995 della Corte Costituzionale, l’espulsione non è più automatica. Il giudice ha l’obbligo di accertare in concreto la sussistenza della pericolosità sociale del condannato prima di poter disporre tale misura.
Cosa succede se il giudice del patteggiamento omette di valutare la pericolosità sociale ai fini dell’espulsione straniero?
La sentenza è viziata per violazione di legge. Come stabilito in questo caso dalla Corte di Cassazione, la sentenza deve essere annullata con rinvio a un nuovo giudice, il quale avrà il compito specifico di effettuare la valutazione omessa e decidere sull’applicabilità della misura di sicurezza.