Espulsione straniero: incompatibile con la pena sospesa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2317 del 2024, ha stabilito un principio fondamentale riguardo la misura di sicurezza dell’espulsione straniero. La Corte ha chiarito che tale misura non può essere applicata quando al condannato è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Questa decisione si basa sull’incompatibilità logica e giuridica tra il giudizio di non pericolosità sociale, implicito nella concessione della pena sospesa, e i presupposti della misura di sicurezza.
I Fatti del Caso
Tre cittadini stranieri sono stati condannati in primo grado e in appello per il reato di coltivazione di ingenti quantitativi di marijuana. La sostanza rinvenuta ammontava a 53 kg, da cui erano ricavabili 6 kg di principio attivo. La Corte di Appello di Venezia aveva confermato la condanna, applicando l’aggravante dell’ingente quantità e disponendo, oltre alla pena detentiva, la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, nonostante avesse concesso agli imputati la sospensione condizionale della pena.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Doglianza
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali:
- Errata applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità: Si contestava la valutazione delle modalità “industriali” della coltivazione e la mancata considerazione della differenza tra dose media singola e dose commerciale.
- Illegittimità dell’ordine di espulsione: Si sosteneva che la concessione della sospensione condizionale della pena, basata su una prognosi favorevole, escludesse la pericolosità sociale degli imputati, rendendo così inapplicabile la misura di sicurezza dell’espulsione.
Espulsione straniero: L’analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi, giungendo a conclusioni opposte per ciascuno di essi.
Inammissibilità del Motivo sull'”Ingente Quantità”
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Ha ribadito l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite, secondo cui per le droghe leggere l’aggravante dell’ingente quantità si configura quando il principio attivo supera i 2 kg. Nel caso di specie, i 6 kg di principio attivo erano ben al di sopra di tale soglia. Inoltre, la Corte di Appello aveva correttamente valorizzato anche le modalità industriali della coltivazione. I ricorrenti non avevano mosso critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, rendendo il motivo generico e quindi inammissibile.
La Fondatezza del Motivo sull’Espulsione Straniero
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Cassazione ha spiegato che le misure di sicurezza personali, come l’espulsione straniero, si fondano sulla pericolosità sociale del reo, che deve essere concreta e attuale. La concessione della sospensione condizionale della pena, tuttavia, presuppone un giudizio prognostico favorevole, ovvero una valutazione che esclude la probabilità che il condannato commetta nuovi reati. Vi è quindi una palese contraddizione tra il ritenere una persona non socialmente pericolosa ai fini della pena sospesa e, allo stesso tempo, pericolosa ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di due principi cardine. In primo luogo, l’art. 164, comma 3, del codice penale stabilisce che la sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, ad eccezione della confisca. In secondo luogo, l’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione è prevista dopo che la pena è stata espiata. Poiché la sospensione condizionale impedisce l’esecuzione della pena e, se i termini decorrono fruttuosamente, porta all’estinzione del reato, viene a mancare il presupposto stesso per l’applicazione della misura di sicurezza. L’espulsione, dunque, non può essere eseguita se la pena principale non viene scontata.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui disponeva l’espulsione, eliminando tale misura. Ha invece dichiarato inammissibili i ricorsi per il resto. Questa sentenza riafferma un importante principio di coerenza del sistema sanzionatorio: il beneficio della sospensione condizionale della pena, basato su un giudizio di non pericolosità, è logicamente e giuridicamente incompatibile con l’applicazione di misure di sicurezza personali come l’espulsione dello straniero.
Quando si configura l’aggravante dell’ingente quantità per le droghe leggere?
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata nella sentenza, l’aggravante è configurabile quando la quantità di principio attivo è superiore a 2 chilogrammi.
L’espulsione dello straniero condannato è una misura automatica?
No, l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione non è automatica. Richiede un accertamento della concreta e attuale pericolosità sociale del condannato, come stabilito dalla Corte Costituzionale.
È possibile disporre l’espulsione straniero se è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
No. La sentenza chiarisce che la concessione della sospensione condizionale della pena è incompatibile con l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione, poiché la prima si basa su una prognosi favorevole che esclude la pericolosità sociale, presupposto invece necessario per la seconda.