Misure Cautelari e Spaccio: la Cassazione sull’Attualità del Pericolo
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 5493 del 2024, offre importanti chiarimenti sui presupposti per l’applicazione delle misure cautelari in materia di stupefacenti. In particolare, la Corte si sofferma sulla valutazione della gravità indiziaria basata su intercettazioni e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche quando è trascorso un notevole lasso di tempo tra la commissione dei fatti e l’adozione della misura. Questo caso dimostra come la persistenza di legami con ambienti criminali possa mantenere vivo il pericolo di reiterazione del reato.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine da un’indagine su una cosca di ‘ndrangheta operante in alcuni territori del sud Italia, dedita, tra le altre cose, al narcotraffico. A uno degli indagati veniva contestata la partecipazione a plurimi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari applicava nei suoi confronti le misure cautelari congiunte dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.
Il Tribunale del Riesame confermava tale provvedimento, rigettando la richiesta di annullamento presentata dalla difesa. Contro questa decisione, l’indagato proponeva ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’indagato articolava il ricorso su due principali doglianze:
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Violazione di legge e mancanza di motivazione: Si sosteneva che il Tribunale avesse recepito acriticamente le conclusioni del G.I.P., senza un’autonoma valutazione. Secondo il ricorrente, le intercettazioni telefoniche erano state travisate, poiché da esse emergerebbe solo la sua condizione di assuntore di droga che si riforniva da uno dei principali indagati, e non un ruolo di spacciatore. L’ordinanza, inoltre, non avrebbe specificato i quantitativi e la tipologia di sostanza, limitandosi a presumere si trattasse di cocaina.
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Insussistenza delle esigenze cautelari: Il secondo motivo criticava la valutazione sulla necessità e attualità della misura. La difesa evidenziava come i fatti contestati risalissero al 2020, mentre la misura era stata applicata solo nel 2023. Tale distanza temporale, unita al fatto che i suoi presunti referenti criminali si trovavano già in carcere o agli arresti domiciliari, renderebbe inesistente il pericolo concreto di reiterazione del reato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettandolo e confermando la validità delle misure cautelari. L’analisi della Corte si è concentrata sui due punti sollevati dalla difesa.
Sulla Gravità Indiziaria e l’Interpretazione delle Intercettazioni
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte ha rilevato che il Tribunale del Riesame ha condotto un autonomo e approfondito vaglio critico degli elementi investigativi. La motivazione del provvedimento impugnato non era affatto carente, ma descriveva in modo dettagliato il linguaggio criptico usato dagli indagati, come i termini “capra” per indicare lo stupefacente o “andare a funghi” per lo smercio. L’interpretazione di tali termini è stata ritenuta logica e immune da vizi.
Fondamentale, secondo la Corte, è stato evidenziare che, al di là degli acquisti per uso personale, numerose conversazioni dimostravano in modo esplicito che l’indagato agiva come intermediario per procurare la sostanza a soggetti terzi. Vengono citati episodi specifici in cui l’indagato chiedeva droga “per conto di” altre persone, utilizzando termini di copertura come “medicine e sigarette”. Questi elementi, uniti a una transazione per un quantitativo significativo (50 grammi), delineano un quadro di gravità indiziaria ben più solido della semplice condizione di consumatore.
La Persistenza delle Esigenze Cautelari
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha sottolineato come il pericolo di commissione di nuovi reati fosse concreto e attuale. Sebbene i fatti contestati risalissero al 2019-2020, le emergenze processuali indicavano un proseguimento dei rapporti tra il ricorrente e i suoi sodali fino al 2021. Questo dato è stato decisivo per considerare ancora attuale il rischio.
Il Tribunale del Riesame, secondo la Cassazione, ha correttamente motivato che l'”attivismo spiccato” dell’indagato e la sua contiguità con ambienti criminali di notevole caratura rendono altamente probabile che egli possa ricreare le condizioni per riprendere le attività illecite. La necessità di recidere tali legami giustifica pienamente l’applicazione del regime cautelare in corso, ritenuto proporzionato alla gravità dei fatti e alla pena prevedibile.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce due principi fondamentali in materia di misure cautelari. In primo luogo, il linguaggio criptico utilizzato nelle intercettazioni, se logicamente interpretato e corroborato da altri elementi contestuali, costituisce un solido fondamento per la gravità indiziaria. In secondo luogo, l’attualità delle esigenze cautelari non è un mero calcolo cronologico, ma una valutazione concreta del pericolo di reiterazione del reato, che può persistere anche a distanza di anni se l’indagato ha mantenuto nel tempo legami e contatti con il proprio ambiente criminale di riferimento.
Quando le intercettazioni con linguaggio criptico possono costituire grave indizio di colpevolezza?
La sentenza stabilisce che le intercettazioni con linguaggio criptico (es. “capra” per stupefacente, “andare a funghi” per lo smercio) costituiscono gravi indizi quando sono interpretate con una motivazione logica e coerente. Inoltre, il loro valore probatorio è rafforzato da altri elementi, come la fissazione di appuntamenti brevi e improvvisi a orari insoliti, che sottintendono accordi illeciti.
Il tempo trascorso tra il reato e l’applicazione della misura cautelare ne annulla l’attualità?
No. Secondo la Corte, il tempo trascorso (in questo caso, fatti del 2019-2020 e misura del 2023) non esclude di per sé l’attualità delle esigenze cautelari. Se emerge che i rapporti dell’indagato con l’ambiente criminale sono proseguiti nel tempo (fino al 2021 nel caso specifico), il pericolo di reiterazione del reato può essere considerato ancora concreto e attuale.
L’acquisto di droga per conto di terzi è considerato spaccio?
Sì. La sentenza chiarisce che, anche se un soggetto acquista stupefacenti per uso personale, quando le conversazioni intercettate dimostrano esplicitamente che l’accordo è finalizzato a procurare la sostanza anche per conto di terze persone (nel caso di specie, “per conto di tale Cosimo”, “per tale Giacomino”, “per la cugina”), tale condotta integra l’ipotesi di smercio e quindi di spaccio.