Doppia incriminabilità e cooperazione UE: la Cassazione fa chiarezza
Il principio di doppia incriminabilità è un pilastro della cooperazione giudiziaria internazionale. Ma come si applica concretamente quando un’autorità straniera chiede all’Italia di sequestrare dei beni? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo tema, analizzando un caso di presunta manipolazione del mercato e confermando un’interpretazione flessibile e sostanziale del principio, in linea con lo spirito di mutuo riconoscimento europeo.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla richiesta della Procura di Stoccarda (Germania) di bloccare i beni patrimoniali di due soggetti, un padre e un figlio, residenti in Italia. Secondo le autorità tedesche, i due avrebbero posto in essere operazioni di manipolazione del mercato. In particolare, in due distinte occasioni nel luglio 2017, avrebbero eseguito ordini di vendita e acquisto quasi simultanei sulle azioni di una determinata società.
Le operazioni avvenivano in modo coordinato: un ordine di vendita partiva dal conto del padre e, a distanza di un minuto, un ordine di acquisto per le stesse azioni veniva immesso dal conto del figlio (e viceversa in un’altra occasione). Queste transazioni, definite in gergo “matched orders”, avevano lo scopo di determinare artificialmente il prezzo di borsa e far lievitare il valore del titolo.
Sulla base di questa richiesta, la Procura italiana otteneva dal Giudice per le indagini preliminari un decreto di riconoscimento e sequestro dei beni, come previsto dalle norme di attuazione della cooperazione europea. I due indagati, tuttavia, impugnavano l’ordinanza, sollevando due questioni principali: un’irregolarità nell’esecuzione del sequestro e, soprattutto, l’assenza del requisito della doppia incriminabilità.
La Questione della Doppia Incriminabilità nei Sequestri Europei
Il punto centrale del ricorso era la tesi difensiva secondo cui i fatti contestati dalle autorità tedesche non costituirebbero reato secondo la legge italiana. Gli indagati sostenevano che mancassero gli elementi costitutivi del reato di manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998), come la diffusione di notizie false o l’idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo. Inoltre, evidenziavano che la stessa Procura tedesca aveva in precedenza archiviato un procedimento per la particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità del sequestro.
In primo luogo, ha chiarito che eventuali irregolarità nell’esecuzione materiale del sequestro (ad esempio, l’aver bloccato più beni di quanto ordinato) non possono essere contestate in sede di riesame del titolo, ma devono essere sollevate tramite un apposito incidente di esecuzione.
Nel merito, la Corte ha dato una risposta netta sulla questione della doppia incriminabilità.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza relativa al mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari europei. Per soddisfare la condizione della doppia incriminabilità, non è necessario che la norma incriminatrice straniera abbia un esatto corrispondente in quella italiana. È sufficiente che la condotta concreta descritta nel provvedimento straniero sia punibile come reato in base alla legge italiana, a prescindere dalla qualificazione giuridica, dal titolo del reato o da eventuali differenze nel trattamento sanzionatorio.
Nel caso specifico, secondo i giudici, i fatti descritti integravano pienamente gli elementi del reato di manipolazione del mercato previsto dall’art. 185 del Testo Unico della Finanza. Le operazioni contestate, note come “pseudo cross orders” o “matched orders”, sono una tipica condotta artificiosa con un alto potenziale manipolativo. Esse creano l’apparenza fittizia di un volume di scambi, influenzando le decisioni degli altri investitori e minando la genuinità del prezzo del titolo.
La Corte ha inoltre precisato che, per la configurazione del reato, non è necessario che l’alterazione del prezzo si verifichi effettivamente. È sufficiente che la condotta sia idonea a provocare una sensibile alterazione, creando un pericolo concreto per il corretto funzionamento del mercato. La rapidità e la coordinazione delle operazioni tra padre e figlio sono state ritenute sufficienti a creare tale pericolo.
Le conclusioni
Questa sentenza rafforza l’efficacia degli strumenti di cooperazione giudiziaria nell’Unione Europea, come i provvedimenti di blocco dei beni. La Corte di Cassazione adotta un approccio sostanziale e non formalistico al principio di doppia incriminabilità, focalizzandosi sulla natura della condotta illecita piuttosto che sulle etichette giuridiche. La decisione conferma che le operazioni di mercato coordinate e fittizie, anche se tecnicamente reali, costituiscono una grave minaccia per l’integrità dei mercati finanziari e sono perseguibili in Italia, facilitando così la repressione dei crimini finanziari transnazionali.
Cosa significa il principio di doppia incriminabilità in un sequestro europeo?
Significa che la condotta per cui si procede deve essere considerata reato sia nello Stato che richiede il sequestro sia in quello che lo esegue (in questo caso, l’Italia). Tuttavia, non è necessaria una perfetta coincidenza della norma giuridica; è sufficiente che il fatto concreto sia punibile secondo la legge italiana.
Perché le operazioni di compravendita coordinate sono state considerate manipolazione del mercato?
Perché, pur essendo transazioni reali, erano state eseguite in modo concertato e quasi simultaneo tra soggetti collegati (padre e figlio) per dare una falsa rappresentazione dell’attività di mercato. Questa condotta, definita “matched orders”, è considerata artificiosa e idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di un titolo finanziario, integrando così il reato.
È possibile contestare le modalità di esecuzione di un sequestro durante il riesame del provvedimento?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che le questioni relative alle modalità esecutive del sequestro (ad esempio, se sono stati sequestrati beni non inclusi nell’ordine) non possono essere decise durante il riesame, che valuta solo la legittimità del provvedimento originario. Tali questioni devono essere sollevate in una sede diversa, ovvero attraverso un incidente di esecuzione.