Divieto di Rientro: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il divieto di rientro è una misura di prevenzione personale che impedisce a un soggetto di accedere a un determinato comune. La sua violazione costituisce reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare le conseguenze di un ricorso presentato in modo generico e manifestamente infondato avverso una condanna per tale violazione.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Il caso ha origine da una condanna alla pena di un mese di arresto inflitta dal Tribunale a un individuo. L’accusa era di aver violato un ordine, emesso dal Questore, che gli imponeva di non fare ritorno nel comune di Palermo. Tale ordine gli era stato regolarmente notificato.
La sentenza di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
La difesa ha basato il proprio ricorso su un unico motivo, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente, contraddittoria o manifestamente illogica. Secondo il ricorrente, i giudici non avrebbero adeguatamente giustificato la conferma della condanna.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto completamente questa linea difensiva. Gli Ermellini hanno qualificato i motivi del ricorso come “manifestamente infondati”, poiché un’attenta lettura della sentenza impugnata non rivelava alcuno dei vizi denunciati.
La Decisione sul Divieto di Rientro: Inammissibilità per Genericità
La Suprema Corte ha sottolineato un punto cruciale: le censure sollevate erano anche “generiche”. Questo significa che il ricorso non si confrontava specificamente con il nucleo della decisione della Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva chiaramente accertato la violazione del divieto di rientro a Palermo, basandosi sull’esistenza di un ordine del Questore, notificato all’imputato, e sulla sua successiva e provata inosservanza. Il ricorso, invece di contestare puntualmente questi elementi, si era limitato a critiche astratte sulla motivazione.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese e all’Ammenda
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma la Corte è andata oltre. Richiamando l’articolo 616 del codice di procedura penale e una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha anche condannato l’imputato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa ulteriore sanzione viene applicata quando si ravvisa un profilo di “colpa” nella proposizione di un ricorso inammissibile. In pratica, si sanziona l’aver attivato la macchina della giustizia suprema con un’impugnazione palesemente destinata al fallimento, perché priva di argomenti solidi e specifici.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere accolto, un ricorso deve essere specifico, puntuale e confrontarsi direttamente con le ragioni della decisione che si contesta. Proporre impugnazioni generiche o pretestuose non solo non porta al risultato sperato, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. Non contestava in modo specifico le ragioni della sentenza impugnata, che aveva accertato la violazione dell’ordine di allontanamento.
Qual è il reato per cui l’imputato è stato condannato?
L’imputato è stato condannato per il reato previsto dall’art. 76, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, ovvero per aver violato un divieto di rientro in un comune, emesso dal Questore.
Quali sono state le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
Oltre al rigetto della sua richiesta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a causa della colpa ravvisata nella presentazione di un ricorso palesemente inammissibile.