Disturbo Quiete Pubblica: Condanna anche Senza Fonometro
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3788 del 2024, ha affrontato un caso emblematico in materia di disturbo quiete pubblica e violazione delle norme di sicurezza nei locali. La decisione chiarisce importanti principi sulla validità delle prove e sull’individuazione delle responsabilità, confermando che per una condanna possono essere sufficienti elementi diversi dalle misurazioni tecniche immediate.
I Fatti di Causa
I gestori di un locale pubblico sono stati condannati in primo grado e in appello per due distinti reati: aver tenuto uno spettacolo pubblico superando i limiti di capienza consentiti (art. 681 c.p.) e aver disturbato le occupazioni e il riposo delle persone con rumori molesti (art. 659 c.p.).
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, basandolo su tre principali motivi:
- Inaffidabilità del conteggio: Sostenevano che il conteggio manuale delle persone presenti, effettuato da quattro carabinieri contemporaneamente, fosse inaffidabile e potesse aver generato duplicazioni.
- Mancanza di prove sul rumore: Contestavano la condanna per disturbo della quiete, poiché il giorno del controllo non erano state eseguite misurazioni fonometriche, ma la Corte si era basata su accertamenti successivi.
- Errata attribuzione di responsabilità: Uno dei due ricorrenti, pur essendo presente, negava di avere un ruolo di gestore, affermando che la sua presenza fosse solo occasionale e che non avesse i requisiti per essere considerato responsabile dell’attività.
L’Analisi della Corte sul disturbo quiete pubblica
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi di doglianza e confermando la sentenza di condanna. L’analisi dei giudici ha toccato punti cruciali per la gestione di locali e l’accertamento di questo tipo di reati.
Validità delle Prove Acquisite
In merito al superamento della capienza, la Cassazione ha considerato il conteggio manuale effettuato dai militari una prova pienamente affidabile. I giudici hanno spiegato che, essendo stato eseguito da più persone che controllavano il deflusso degli avventori, il rischio di duplicazione era palesemente infondato. Ogni militare ha conteggiato una sola volta ogni persona che usciva. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il semplice conteggio dei biglietti venduti non sarebbe stato un metodo efficace, poiché è notorio che in molti locali viene concesso l’accesso gratuito a determinate categorie di persone.
La Prova del Disturbo Quiete Pubblica
Sul secondo punto, relativo al disturbo quiete pubblica, la Corte ha operato una distinzione fondamentale. Il reato contestato era quello previsto dal primo comma dell’art. 659 c.p., che punisce l’abuso di strumenti sonori idoneo a disturbare un numero indeterminato di persone. Per la configurabilità di questo reato, non è necessario il superamento di specifici limiti di rumorosità, ma è sufficiente dimostrare l’idoneità della condotta a recare molestia. La prova di tale idoneità è stata correttamente desunta da altri elementi: l’esposto di un vicino e le successive misurazioni fonometriche che, sebbene non contestuali, hanno confermato la costante e eccessiva rumorosità dell’attività. Questo conferma un principio consolidato: il giudice può fondare il suo convincimento anche su testimonianze e altri elementi probatori, senza essere vincolato esclusivamente a perizie tecniche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato il rigetto del ricorso basandosi su una solida interpretazione della legge e della giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda la responsabilità del gestore di fatto, i giudici hanno chiarito che i reati contestati non sono “reati propri”, ovvero non possono essere commessi solo dal titolare formale della licenza. La legge punisce “chiunque” ponga in essere la condotta illecita. Nel caso di specie, l’imputato era presente sul posto, si era interfacciato con le forze dell’ordine come unico referente e gestiva l’evento in corso. Di conseguenza, è stato correttamente ritenuto responsabile in solido con la titolare della licenza, poiché in quel momento esercitava i poteri di gestione dell’attività, affiancando la sua responsabilità a quella della coimputata.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali per i gestori di locali pubblici e per l’accertamento dei reati connessi:
- Le prove non devono essere solo tecniche: Per il disturbo quiete pubblica, la testimonianza di un vicino e misurazioni successive possono essere sufficienti a dimostrare l’idoneità del rumore a molestare, senza la necessità di un fonometro al momento del fatto.
- I controlli manuali sono validi: Il conteggio delle persone effettuato dalle forze dell’ordine è un metodo di prova legittimo per accertare il sovraffollamento.
- La responsabilità è di chi gestisce di fatto: Non solo il titolare della licenza, ma chiunque eserciti concretamente poteri di gestione durante un evento può essere ritenuto penalmente responsabile per le violazioni commesse.
È necessaria una misurazione con fonometro nel momento esatto del fatto per essere condannati per disturbo della quiete pubblica?
No. Secondo la sentenza, per il reato di cui all’art. 659, comma 1, c.p., non è necessario provare il superamento di un limite specifico di rumorosità. La condanna può basarsi sull’idoneità dell’attività a causare disturbo, provata anche tramite altri elementi come esposti dei vicini e misurazioni successive che confermino una costante rumorosità eccessiva.
Il conteggio manuale delle persone da parte delle forze dell’ordine è una prova valida per dimostrare il superamento della capienza di un locale?
Sì. La Corte ha ritenuto tale metodo affidabile, specialmente se effettuato da più agenti che controllano separatamente il deflusso delle persone, escludendo il rischio di duplicazioni. Ha inoltre specificato che è più affidabile del conteggio dei biglietti venduti, data la prassi di ingressi gratuiti.
Chi è responsabile penalmente per le violazioni commesse durante un evento pubblico, solo il titolare della licenza?
No. I reati di apertura di spettacoli senza osservare le prescrizioni di sicurezza (art. 681 c.p.) e di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.) possono essere commessi da “chiunque”. La responsabilità ricade non solo sul titolare formale della licenza, ma anche su chi, in un dato momento, agisce come gestore di fatto dell’evento, esercitando il controllo e la responsabilità sull’attività in corso.