La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per falsità ideologica legata all'intestazione fittizia di numerosi veicoli. L'imputato, privo di mezzi economici e di patente, risultava proprietario di molte auto, alcune delle quali utilizzate da terzi per sfuggire a controlli. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso rappresentavano un tentativo di rivalutare i fatti, non consentito in sede di legittimità, confermando la condanna e la decisione di non concedere le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell'imputato.
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