La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento relativa a reati di bancarotta fraudolenta. Il ricorrente contestava la propria responsabilità penale, negando la qualifica di amministratore di fatto. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di patteggiamento, il controllo di legittimità è estremamente limitato: il vizio di motivazione può essere censurato solo se l'evidenza di una causa di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., emerge direttamente dal testo della sentenza impugnata. Non sussistendo tale evidenza nel caso di specie, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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