Un imputato, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento per i reati di truffa e ricettazione, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento di un'ulteriore attenuante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, in base all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per l'omessa applicazione di circostanze non menzionate nell'accordo originario. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »