La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per atti persecutori, furto e violazione della corrispondenza. L'imputato contestava la valutazione delle testimonianze e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha chiarito che non è possibile richiedere una rilettura dei fatti in sede di legittimità, poiché la valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito. Inoltre, la determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del magistrato, purché supportati da una motivazione logica e coerente.
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