La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un **concordato in appello** ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., contestava il mancato riconoscimento d'ufficio delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di appello, limitando il ricorso per cassazione a vizi strettamente legati alla formazione della volontà, al consenso del PM o all'illegalità della pena, escludendo la possibilità di dolersi per scelte discrezionali del giudice non incluse nell'accordo.
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