La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29692/2025, ha chiarito che la modifica del patteggiamento è possibile se concordata da entrambe le parti prima della ratifica del giudice. Nel caso esaminato, un imputato aveva accettato una pena detentiva dopo che l'opzione dei lavori socialmente utili sembrava preclusa. La successiva scoperta di una email che confermava la disponibilità non è stata ritenuta un vizio del consenso tale da invalidare l'accordo. La Corte ha stabilito che l'accordo processuale, prima della sentenza, resta nella disponibilità congiunta delle parti, le quali possono modificarlo di comune accordo, rendendo il ricorso inammissibile.
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