La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per detenzione di stupefacenti, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto basato su mere doglianze di fatto, ovvero sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove, e non su vizi di legittimità. La Corte ha confermato la logicità della motivazione della Corte d'Appello, che aveva collegato le armi all'imputato e qualificato la resistenza come attiva e violenta, non passiva. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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