La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per aver eluso sistematicamente il pagamento dei pedaggi autostradali. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano generici, tentavano una non consentita rivalutazione dei fatti e sollevavano questioni non presentate nel precedente grado di giudizio. La Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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