Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sostenendo che la valutazione delle attenuanti è un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato dal giudice d'appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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