La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17243/2025, ha chiarito che ai fini della condotta riparatoria (art. 162-ter c.p.), non è necessario un accordo formale con la vittima. Un comportamento concludente, come fornire l'IBAN per il risarcimento, può essere sufficiente a dimostrare un'accettazione implicita. Il giudice del riesame ha il compito di valutare la congruità dell'offerta per estinguere il reato, anche senza un'accettazione esplicita. Il caso riguardava un furto per cui l'indagata aveva offerto un risarcimento.
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