La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta documentale. I motivi, incentrati su una rivalutazione delle prove, la riqualificazione del reato e la contestazione del dolo specifico, sono stati respinti perché miravano a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e perché ritenuti generici e infondati. La Corte ha ribadito che la sua funzione non è quella di un terzo grado di giudizio, confermando la condanna e addebitando le spese processuali al ricorrente.
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