La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di continuazione tra reati, rigettando il ricorso di un imprenditore condannato per due distinti episodi di bancarotta. L'imputato contestava l'aumento di pena applicato per il secondo reato (reato satellite), ritenendolo sproporzionato. La Corte ha stabilito che la motivazione fornita dal giudice di merito era adeguata, in quanto basata sulla gravità del fatto, sul danno procurato e sulla capacità a delinquere del soggetto. La sentenza ribadisce che la valutazione quantitativa della pena rientra nella discrezionalità del giudice dell'esecuzione e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o di motivazione, qui non riscontrati.
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