La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La decisione si fonda sulla correttezza della motivazione del giudice di merito, che aveva negato il beneficio basandosi sulla personalità negativa della ricorrente, desunta dai suoi numerosi precedenti penali specifici. La Corte ha ribadito che i precedenti penali possono essere, da soli, un elemento sufficiente per negare le attenuanti generiche, rappresentando un giudizio di disvalore sulla personalità.
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