La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo condannato per spaccio di stupefacenti, confermando la legittimità della confisca del denaro derivante dalla vendita di droga. La Corte ha ribadito che i proventi economici, diretti o indiretti, del reato di spaccio sono soggetti a confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., richiamato dall'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990.
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